Irripetibile l’indebito pensionistico oltre il triennio senza errore percepibile (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 33 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decorso del tempo, valutato anche con riferimento ai termini procedimentali e comunque al termine triennale ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, costituisce elemento idoneo a fondare il legittimo affidamento del percettore di un trattamento provvisorio, sempre che l’errore dell’amministrazione non sia facilmente percepibile con l’ordinaria diligenza e che l’ente non fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari per la determinazione del trattamento definitivo. L’apposizione di una clausola di provvisorietà sul provvedimento di liquidazione non impedisce di per sé il sorgere dell’affidamento tutelabile, né rileva l’entità dell’indebito, se il relativo importo, ripartito sulle singole rate, non comporti un aumento spropositato tale da far apparire la somma come non dovuta. La sola circostanza che la liquidazione definitiva sia intervenuta oltre il triennio non determina automaticamente l’irripetibilità, che resta subordinata alla verifica positiva degli altri requisiti indicati dalle Sezioni riunite.

Il Fatto

Il pensionato, collocato a riposo dal 2017, aveva ricevuto dall’INPS un trattamento pensionistico provvisorio, con clausola di salvaguardia relativa all’applicazione dell’art. 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, e successivamente, dopo oltre sette anni, un trattamento definitivo, a seguito del quale era emerso un indebito di euro 44.505,43 (netto euro 29.075,40) per il periodo 2017-2024. L’INPS aveva avviato il recupero tramite conguaglio. Il ricorrente aveva chiesto al giudice di primo grado la declaratoria di irripetibilità della somma. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sentenza n. 320 del 2025, aveva rigettato il ricorso, escludendo la buona fede del pensionato. Contro tale decisione l’interessato aveva proposto appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’Appello richiama il quadro nomofilattico fissato dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 2/2012/QM, secondo cui l’affidamento del percettore in buona fede non scatta automaticamente alla scadenza del termine procedimentale, ma va valutato in base a elementi quali il decorso del tempo, la percepibilità dell’errore con l’ordinaria diligenza, le ragioni della modifica e la conoscenza da parte dell’amministrazione di tutti i dati necessari per la liquidazione definitiva.

La Corte disattende le ragioni poste dal primo giudice. In primo luogo, l’applicazione del “doppio calcolo” di cui all’art. 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014 non comporta necessariamente una riduzione del trattamento: l’importo può restare invariato. Non è quindi implausibile che il pensionato, trascorsi oltre sette anni, abbia maturato un legittimo affidamento su un importo stabilizzato, non essendo l’errore facilmente percepibile con l’ordinaria diligenza.

Quanto alla clausola di provvisorietà, la sua apposizione non può di per sé impedire il sorgere dell’affidamento tutelabile, poiché diversamente si consentirebbe all’ente previdenziale di protrarre senza limiti l’applicazione della norma, entrata in vigore prima del collocamento a riposo. La necessità di riliquidare numerose posizioni non ricade sul pensionato. Infine, l’entità dell’indebito, ripartito sulle rate mensili comprensive di tredicesima, non rende di per sé percepibile la non debenza della somma.

L’appello è accolto e la somma è dichiarata irripetibile, con condanna dell’INPS alla restituzione di quanto trattenuto, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, e alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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