Responsabilità erariale del dirigente apicale e obbligo di comunicazione alla Ragioneria (Corte dei Conti Sez. III App. n. 144 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, il dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale che adotta, ai sensi dell’art. 506, comma 2, del D. Lgs. n. 297/1994, il provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio non è tenuto anche agli ulteriori incombenti esecutivi connessi, tra cui la trasmissione del provvedimento alla Ragioneria dello Stato ai fini della riduzione dello stipendio nei limiti dell’assegno alimentare. Tali adempimenti spettano alla struttura amministrativa subordinata e al responsabile del procedimento. Non integra, pertanto, il requisito soggettivo della colpa grave l’omessa comunicazione alla Ragioneria, non essendo esigibile dal vertice dell’ufficio un controllo sistematico sull’intero apparato gerarchico e sulla completa esecuzione di tutti i procedimenti di competenza. La prescrizione dell’azione di danno erariale decorre dalla conoscibilità obiettiva del danno secondo l’ordinaria diligenza, non dal momento del fatto dannoso, salvo che cause giuridiche ne abbiano impedito la conoscibilità.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’adozione, nel maggio 2006, di un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio nei confronti di un docente, disposto dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, con contestuale previsione dell’assegno alimentare pari alla metà dello stipendio. Il provvedimento non venne trasmesso alla Ragioneria dello Stato, con conseguente erogazione del trattamento retributivo integrale per un lungo periodo. La Procura regionale della Corte dei conti convenne in giudizio, in via principale, il docente e, in via sussidiaria, la dirigente e i Direttori Generali succedutisi, tra cui l’appellante.
La Sezione giurisdizionale per la Liguria, con sentenza n. 25/2021, rigettò la domanda verso il convenuto principale per assenza dell’elemento soggettivo, assolse la dirigente e condannò, a titolo di colpa grave, i Direttori Generali. L’appellante ha impugnato la decisione deducendo la prescrizione dell’azione, il difetto di interesse ad agire, l’erroneità dell’esonero del convenuto principale e l’insussistenza della propria responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il motivo sulla prescrizione. Richiamando la giurisprudenza contabile e della Suprema Corte (in particolare Cass. n. 21495 del 2005 e Cass. n. 5913/2000), il Collegio afferma che il dies a quo va individuato nella conoscibilità obiettiva del danno da parte dell’ente danneggiato o del pubblico ministero contabile, secondo l’ordinaria diligenza. La conoscenza effettiva rileva solo nei casi in cui cause giuridiche, e non di mero fatto, ne abbiano impedito la conoscibilità. Nella specie, l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione alla Ragioneria ha precluso all’amministrazione la conoscenza del depauperamento patrimoniale.
Il termine, pertanto, non decorre dalla data del provvedimento di sospensione, né può ritenersi interrotto dalla successiva proroga disposta nel 2011 da un funzionario non legittimato, adottata in assenza dei titolari. La piena consapevolezza del danno si è acquisita solo con la definizione del procedimento penale e la successiva risoluzione del rapporto di lavoro, con conseguente segnalazione della notitia damni alla Procura contabile. Non trova applicazione, del resto, l’art. 1, comma 3, della l. n. 20/1994, che presuppone l’obbligo di denuncia del fatto dannoso, non sussistente in capo all’appellante.
Nel merito, però, la Corte accoglie il gravame. Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale ha competenza, ai sensi dell’art. 506, comma 2, del D. Lgs. n. 297/1994, ad adottare i provvedimenti di sospensione cautelare, ma tale norma non gli impone gli incombenti esecutivi ulteriori. La complessità della struttura amministrativa e la presenza di un responsabile del procedimento e di altri soggetti con funzioni dirigenziali escludono che l’adempimento potesse essere ragionevolmente esigito dal vertice.
Quanto al requisito soggettivo, manca la colpa grave. Non può pretendersi dal dirigente apicale un controllo accurato e sistematico sull’intero apparato gerarchico e sulla corretta esecuzione di tutti i procedimenti di competenza. L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, l’appellante è prosciolto da ogni addebito, con liquidazione degli oneri di difesa a carico dell’amministrazione di appartenenza in dispositivo.
Nota della Redazione
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