Cessazione della materia del contendere e spese nella pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 106 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi. Il giudice non può dichiararla al di fuori di tale accordo senza incorrere in decisione extrapetita. Quando la soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente sopravvenga solo in epoca successiva al deposito del ricorso, le spese di lite vanno poste a carico dell’Istituto previdenziale, quale parte che vi ha dato causa, con liquidazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Un ex Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, cessato dal servizio, ha presentato all’INPS una domanda di pensione di inabilità di privilegio, sul presupposto che l’amministrazione di appartenenza aveva decretato la dipendenza da causa di servizio di una patologia spondilo-artrosica cervico-dorsolombosacrale. Decorso inutilmente il termine a provvedere, il ricorrente ha adito la Corte dei conti per far accertare la dipendenza da causa di servizio e condannare le amministrazioni alla riliquidazione del trattamento, con interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitosi in giudizio, il Ministero dell’Interno ha chiesto la propria estromissione, rappresentando di aver prestato la sola collaborazione procedimentale. L’INPS ha invece eccepito la cessazione della materia del contendere, avendo accolto la domanda in data successiva al deposito del ricorso, e ha contestato il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
La Motivazione della Corte
Il Giudice richiama il condiviso orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere richiede che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e rassegnino conclusioni conformi (Cass. Sez. 3 n. 16150 dell’08.07.2010). In mancanza di tale accordo, la sola allegazione di una parte va valutata dal giudice; questi non può dichiarare la cessazione fuori dalle predette ipotesi, altrimenti decidendo extra petita (Cass. civ. n. 19845/2019).
Nel caso di specie, il ricorrente e l’INPS, titolari del rapporto previdenziale, hanno concordemente concluso per la cessazione alla camera di consiglio. L’accordo processuale è quindi perfezionato e il Giudice non può che pronunciarla.
La Corte precisa come la conclusione non escluda la legittimazione passiva anche del Ministero dell’Interno, sia per il concorso procedimentale ascrivibile all’amministrazione erariale, sia perché l’INPS adombra un ritardo negli adempimenti di competenza della stessa. Il ricorrente, del resto, si doleva dell’illegittimo silenzio serbato sulla sua istanza.
Quanto alle spese, poiché la soddisfazione della pretesa sostanziale rimonta temporalmente a epoca successiva al deposito del ricorso, esse vanno poste a carico dell’INPS e a vantaggio del ricorrente, con liquidazione in euro 500,00, comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Giudice infine fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni e manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Nota della Redazione
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