Dirigente medico in esclusiva, danno erariale da doppia attività (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 12 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente sanitario che abbia optato per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell’art. 15-quater d.lgs. n. 502/1992 e percepisca la relativa indennità non può svolgere attività libero-professionale presso strutture private accreditate con il S.S.N., trattandosi di incompatibilità assoluta. La violazione dell’obbligo di esclusività determina l’obbligo di riversare all’amministrazione di appartenenza i compensi percepiti e di restituire integralmente l’indennità di esclusività, divenuta priva di causa. Le dichiarazioni annuali di insussistenza di cause di incompatibilità, rese in difformità dal reale stato di fatto, integrano occultamento doloso del danno, con conseguente differimento dell’exordium praescriptionis al momento del disvelamento dei fatti.

Il Fatto

La procura regionale ha convenuto in giudizio un dirigente medico, già in servizio a tempo pieno presso un’azienda sanitaria provinciale e percettore dell’indennità di esclusività, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per complessivi euro 516.460,85. L’azione traeva origine da una notizia di danno della Guardia di finanza, che aveva accertato lo svolgimento, dal 2009 al 2022, di attività di medico geriatra presso diverse strutture sociosanitarie private accreditate.

Il danno erariale era articolato in due poste: il mancato riversamento dei compensi extramoenia, pari a euro 323.619,90, e la restituzione dell’indennità di esclusività indebitamente percepita, pari a euro 192.840,95. Il convenuto eccepiva la prescrizione, negava l’occultamento doloso e sosteneva l’esistenza di un’autorizzazione implicita dell’ente datore, oltre alla necessità di rideterminare l’addebito in ragione di una somma sottoposta a vincolo cautelativo nel procedimento penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato il regime di incompatibilità del pubblico dipendente, fondato sugli artt. 97 e 98 Cost. e positivizzato nell’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 e nell’art. 53, primo comma, d.lgs. n. 165/2001. Per i dirigenti sanitari in regime di esclusiva, l’art. 15-quater d.lgs. n. 502/1992 impone la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni, mentre l’art. 4, settimo comma, legge n. 412/1991 esclude l’attività libero-professionale presso strutture private convenzionate o accreditate.

La Corte ha qualificato la fattispecie come ipotesi di incompatibilità assoluta, non autorizzabile in astratto. Il convenuto non aveva richiesto alcuna autorizzazione e aveva reso dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, in contrasto con lo stato di fatto.

Sul piano dell’occultamento doloso, il Collegio ha aderito all’orientamento territoriale secondo cui la reiterata opzione per il regime di esclusiva, accompagnata dall’omessa rappresentazione dell’attività svolta, integra la dissimulazione del pregiudizio erariale. L’exordium praescriptionis è stato quindi individuato nella comunicazione della notizia di danno del 21.11.2023, con rigetto dell’eccezione.

Quanto alla riconducibilità dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 alle attività radicalmente incompatibili, la Corte ha preso atto della soluzione delle Sezioni riunite n. 1/2025/QM, che limita la fattispecie tipizzata alle incompatibilità relative, ma ha seguito l’orientamento estensivo della giurisprudenza contabile e del Cons. Stato n. 10089/2024, ritenendo irrazionale sanzionare l’incarico non autorizzato ma astrattamente autorizzabile e non quello vietato in radice.

Sull’indennità di esclusività, il Collegio ha affermato che essa costituisce voce aggiuntiva che trova causa nel vincolo di non svolgere attività per terzi: venuta meno l’esclusività, l’emolumento è privo di controprestazione e va restituito integralmente, a nulla rilevando la quantità o qualità della prestazione resa. Il richiamo alla sentenza delle Sezioni riunite n. 26/2019/QM/PROC è stato giudicato inconferente, trattandosi di ipotesi autonome e concorrenti.

La Corte ha infine escluso l’autorizzazione implicita, poiché la mera indicazione del nominativo in elenchi trasmessi dalle strutture private non supplisce alle comunicazioni prescritte né alle dichiarazioni dovute, e ha ritenuto irrilevante il vincolo cautelativo sulla somma di euro 193.069,90, avendo natura meramente conservativa. La domanda è stata accolta, con condanna al risarcimento e alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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