Differenze retributive CCNL e ricalcolo pensionistico: la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 229 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui il pensionato chieda la condanna dell’ex datore di lavoro al pagamento di differenze retributive maturate nel periodo di servizio, a titolo di incrementi tabellari previsti dal rinnovo del contratto collettivo, non rientra nella giurisdizione del giudice contabile, poiché il suo petitum sostanziale è attinente al rapporto di lavoro e non al rapporto pensionistico. La giurisdizione in materia spetta al giudice ordinario. La contestuale domanda di ricalcolo della base pensionabile e di riliquidazione della pensione di anzianità, invece, appartiene alla giurisdizione del giudice contabile e può essere dichiarata estinta per cessata materia del contendere quando l’ente previdenziale abbia già provveduto alla riliquidazione, soddisfacendo l’interesse sostanziale del ricorrente.
Il Fatto
Una dipendente della Asl di Frosinone, titolare di pensione di anzianità, aveva prestato servizio fino al marzo 2020. A seguito della sottoscrizione dell’accordo definitivo per il rinnovo del CCNL Comparto Sanità, siglato il 2 novembre 2022, era stato previsto un incremento del trattamento economico tabellare per il triennio 2019/2021. La lavoratrice, non avendo ricevuto le differenze retributive, sollecitava l’amministrazione e presentava ricorso amministrativo all’Inps, rimasto senza riscontro, chiedendo al giudice contabile l’accertamento del diritto alle differenze e la condanna degli enti al ricalcolo della base pensionistica e alla corresponsione degli arretrati.
L’Inps si costituiva in giudizio, eccependo la cessazione della materia del contendere: la pensione era stata già riliquidata, da ultimo nel luglio 2025, a seguito delle variazioni comunicate dall’amministrazione di ultimo servizio. All’udienza, la ricorrente aderiva alla richiesta di cessata materia, limitatamente al ricalcolo, chiedendo la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile, in via pregiudiziale, ha dichiarato la contumacia della Asl, regolarmente evocata e non costituita, e ha esaminato d’ufficio la questione di giurisdizione sollevata in udienza, relativamente alla domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 1° marzo 2020.
La Corte ha rilevato che tale domanda, pur essendo proposta dal soggetto già collocato in quiescenza, riguarda un credito di natura retributiva, maturato nel corso del rapporto di lavoro e per il quale il rapporto pensionistico non costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale. Ne deriva che la giurisdizione non appartiene al giudice contabile, la cui competenza è limitata alle controversie in cui la questione pensionistica è centrale, ma al giudice del rapporto di lavoro, individuato nel giudice ordinario, ai sensi dell’art. 17 c.g.c.
Il giudice ha richiamato il principio consolidato delle Sezioni Unite n. 12722 del 2005, secondo cui la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste solo quando il rapporto pensionistico sia l’oggetto sostanziale della controversia, e non quando la richiesta concerne il trattamento retributivo, sia pure correlato al successivo ricalcolo della pensione.
Con riferimento alla domanda di ricalcolo della base pensionabile e di riliquidazione della pensione, la Corte ha accertato che l’Inps aveva già provveduto alla riliquidazione, depositando il relativo provvedimento. Il ricorrente, all’udienza, ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere. Il giudice ha quindi dichiarato estinto il giudizio su tale parte, essendo stato integralmente soddisfatto l’interesse sotteso alla domanda.
Infine, la Corte ha disposto l’integrale compensazione delle spese, in considerazione della decisione parziale su questione pregiudiziale e dell’intervenuto adempimento dell’Inps in tempi congrui rispetto alla richiesta di riliquidazione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
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Nota della Redazione
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