Incarichi dirigenziali scolastici nominali esclusi dal controllo preventivo di legittimità (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 287 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli incarichi dirigenziali scolastici c.d. nominali, disciplinati dall’art. 13 del CCNL area V della dirigenza scolastica dell’11 aprile 2006, hanno natura meramente organizzativa interna e ricognitiva. Essi non attribuiscono al dirigente le funzioni dirigenziali di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, ma assicurano soltanto la conservazione della posizione economica e di anzianità durante lo stato di fuori ruolo. Di conseguenza, tali decreti non rientrano nel numerus clausus degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 20/1994, che presuppone l’attribuzione di funzioni dirigenziali effettive. Il giudice contabile deve pertanto dichiarare il non luogo a deliberare.

Il Fatto

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con decreto n. 42690 del 29 agosto 2025, ha prorogato per ulteriori tre anni, dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2028, il collocamento fuori ruolo all’estero di un dirigente scolastico, già assegnato presso una sede consolare in Svizzera, conferendogli contestualmente l’incarico c.d. nominale presso un istituto comprensivo della provincia di Ragusa.

Il provvedimento è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo, che ha avviato l’istruttoria. Il magistrato istruttore ha prospettato perplessità sulla riconducibilità dell’incarico nominale all’art. 13 CCNL, sulla compatibilità con la disciplina dell’art. 26 del d.lgs. n. 64/2017 e sul trattamento economico applicato. L’Amministrazione ha fornito controdeduzioni, rimettendosi alla Corte sulla questione preliminare dell’assoggettabilità dell’atto al controllo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua due questioni: una di merito, relativa alla compatibilità tra l’art. 13 CCNL 2006 e la disciplina dei dirigenti fuori ruolo assegnati a sedi estere, e una preliminare, concernente l’ammissibilità dell’atto al controllo. Ritiene quest’ultima dirimente ed assorbente.

La Sezione ricostruisce i due orientamenti della giurisprudenza contabile. Un primo indirizzo, al quale la stessa Sezione aveva aderito con la deliberazione n. 369/2012, riteneva sottoponibili al visto i decreti di incarico nominale, giudicandoli però illegittimi. L’orientamento prevalente, invece, ravvisa in tali atti un atto organizzatorio interno di natura meramente ricognitoria, con conseguente non luogo a provvedere.

Il Collegio, rimeditando il proprio precedente indirizzo, aderisce a quest’ultima impostazione. L’elemento qualificante della categoria di atti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 20/1994 non è la veste formale di incarico dirigenziale, ma l’attribuzione di funzioni dirigenziali secondo l’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001. L’elenco legislativo costituisce un numerus clausus, non estensibile in via interpretativa.

L’incarico nominale è disciplinato esclusivamente da una norma contrattuale e persegue una finalità di tutela del dirigente in particolari posizioni di stato, evitando pregiudizi economici e di anzianità rispetto ai colleghi titolari di sede effettiva. In assenza di effettivo esercizio delle funzioni e delle connesse responsabilità, e considerato che le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico, difetta il presupposto del controllo. Il provvedimento è pertanto dichiarato estraneo al perimetro del controllo preventivo, con assorbimento delle ulteriori questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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