Recesso del dirigente pubblico e limiti del giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2872 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice di merito, investito dalla sentenza rescindente dell’accertamento sulla natura dell’addebito contestato al dirigente, deve stabilire se la contestazione attenga al raggiungimento degli obiettivi dirigenziali ovvero alla correttezza dell’adempimento della prestazione, riconducendo in quest’ultimo caso la fattispecie all’ambito disciplinare, con conseguente irrilevanza della mancata formulazione del parere del Comitato dei garanti. Le censure che, pur formalmente rubricate come violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, si risolvano nella richiesta di riesame della valutazione delle risultanze probatorie, sono inammissibili in sede di legittimità, restando l’apprezzamento delle prove riservato al giudice del merito. La valutazione delle prove, comprese le presunzioni, è attività discrezionale insindacabile in cassazione, purché il relativo apprezzamento risulti logico e coerente.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente di una struttura ospedaliera universitaria con incarico di responsabile di unità operativa complessa, veniva licenziato con recesso intimato nell’ottobre 2006. L’azienda sanitaria gli contestava due addebiti: aver creato una situazione di incompatibilità ambientale e aver assunto l’incarico di amministratore unico di una società, in violazione del vincolo di esclusività del rapporto di lavoro.

Il Tribunale rigettava le domande del dirigente. La Corte d’Appello, in parziale riforma, dichiarava illegittimo il recesso e condannava l’azienda al pagamento delle retribuzioni fino alla scadenza dell’incarico. La Cassazione, con sentenza di annullamento con rinvio, censurava il presupposto per cui il potere di recesso del datore pubblico sarebbe in ogni caso condizionato dal parere obbligatorio del Comitato dei garanti, senza che fosse accertata la natura della responsabilità contestata. Il giudice di rinvio rigettava l’appello del lavoratore e lo condannava alla restituzione delle somme già percepite, pari a oltre 139.000 euro. Il dirigente ricorreva nuovamente per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esclude profili di incompatibilità del collegio per la partecipazione di alcuni magistrati al precedente giudizio di legittimità. Richiamando le Sezioni Unite n. 24148 del 2013 e Cass. n. 15009 del 2019, si afferma che il giudizio di legittimità non ha ad oggetto direttamente la domanda della parte, ma la decisione già assunta su di essa: il collegio può quindi essere composto anche con magistrati che hanno preso parte al precedente giudizio di annullamento, senza che ne risultino compromessi i requisiti di imparzialità e terzietà.

Nel merito, il primo motivo — dedotta la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e la mancata osservanza dei principi di diritto enunciati in sede rescindente — è giudicato non fondato. La Corte rileva che il giudice di rinvio, pur avendo escluso la possibilità di una nuova valutazione sulla natura della responsabilità, ha comunque accertato che la contestazione non atteneva al raggiungimento degli obiettivi dirigenziali, bensì alla correttezza dell’adempimento, riconducendola così all’ambito disciplinare. L’oggetto dell’accertamento demandato dalla sentenza rescissoria risulta pertanto eseguito.

Il secondo motivo — prospettato come travisamento delle prove — è dichiarato inammissibile: sotto la veste della violazione di legge si chiede in realtà un riesame delle risultanze probatorie. La Corte ricorda il consolidato orientamento (Cass. nn. 17702 del 2015, 13485 del 2014, 16499 del 2009, 21412 del 2006) secondo cui la valutazione delle prove e il giudizio di attendibilità dei testi sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. Il vizio di motivazione rileva solo nei casi indicati dalle Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

Anche il terzo e il quarto motivo, articolati sull’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sono inammissibili. L’omesso esame deve riferirsi a un fatto decisivo in senso storico-naturalistico, non a questioni o argomentazioni: la censura non consente di contrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa interpretazione delle risultanze processuali (Cass. n. 2268 del 2022). La valutazione delle prove, comprese le presunzioni, è attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito, insindacabile in cassazione ove logica e coerente (Cass. nn. 1234 del 2019 e 20553 del 2019). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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