Abuso contratti a termine e stabilizzazione da concorso non satisfattiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20123 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, in caso di abusiva successione di contratti a termine, l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito solo nelle ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dall’amministrazione e la stabilizzazione ottenuta. Detta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia effetto diretto e immediato dell’abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine. Ne consegue che la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, va riferita alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto con valenza sanzionatoria, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito.
Il Fatto
Una infermiera, assunta da una Azienda U.S.L. con plurimi e reiterati contratti a termine, conviene in giudizio la datrice di lavoro per ottenere la conversione del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno. Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, respinge le domande. La lavoratrice impugna la decisione davanti alla Corte d’Appello che, in parziale accoglimento, condanna l’Azienda sanitaria al risarcimento del danno da abusivo ricorso ai contratti a termine, liquidato in misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.
Nelle more del giudizio d’appello la lavoratrice viene assunta a tempo indeterminato in esito a una procedura concorsuale riservata. Contro la sentenza l’Azienda U.S.L. propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi, sostenendo che l’intervenuta stabilizzazione avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, comunque, all’esclusione del risarcimento. La lavoratrice resta intimata.
La Motivazione della Corte
I sei motivi sono trattati unitariamente per la loro stretta connessione logica e giuridica e risultano inammissibili quanto alla denuncia del vizio di motivazione e, per il resto, infondati.
Quanto al profilo motivazionale, la Corte ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’anomalia deducibile in sede di legittimità si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e incomprensibile. Nessuna di tali ipotesi ricorre, perché la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per cui, nonostante l’intervenuta costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, occorreva fare ricorso all’agevolazione probatoria di cui all’art. 32 della legge n. 183 del 2010. Le affermazioni della sentenza impugnata attengono a effetti diversi della nuova assunzione: idonea a determinare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di conversione, ma non sufficiente, perché conseguita all’esito di procedura concorsuale, a cancellare l’abuso e a costituire misura satisfattiva ai fini della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul piano sostanziale, la Corte conferma il principio per cui la stabilizzazione ha efficacia riparatoria solo in presenza di stretta correlazione con l’abuso, condizione che non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine.
La partecipazione a un concorso pubblico con parziale riserva di posti non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico, che non è assimilabile a una procedura concorsuale, perché le amministrazioni non possono selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali. Solo una procedura con tali caratteristiche e specificamente volta a risolvere il precariato consente di invocare i principi elaborati in tema di precariato scolastico e di stabilizzazione.
Ne discende la conferma della decisione territoriale, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione a prescindere dalla prova del pregiudizio subito. Il ricorso è respinto; non si provvede sulle spese essendo rimasta intimata la parte vittoriosa; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.