Esenzione IMU prima casa e doppia residenza dei coniugi (Cass. civ. Sez. V n. 17279 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IMU per l’abitazione principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore. Il beneficio spetta quindi al possessore dell’immobile nel quale dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in un comune diverso. Ne deriva la legittimità del riconoscimento dell’esenzione anche nell’ipotesi di doppia residenza familiare in comuni distinti. La questione di legittimità costituzionale, intervenuta successivamente, giustifica la compensazione delle spese per la particolare incertezza in diritto che caratterizzava il thema decidendum.

Il Fatto

Un Comune aveva emesso nei confronti di un contribuente un avviso di accertamento per differenza IMU relativa agli anni di imposta 2012 e 2013. L’ente locale contestava l’esenzione riconosciuta come prima casa sul presupposto che i coniugi non avessero entrambi la residenza nell’immobile agevolato, essendo la moglie dimorante in un altro Comune.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo e otteneva ragione in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello del Comune. Avverso tale decisione il Comune proponeva ricorso per cassazione, resistito dal contribuente con controricorso e ricorso incidentale sulla compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso principale, con il quale il Comune deduceva la violazione dell’art. 8, d. lgs. n. 504 del 1992 e degli artt. 143 e 144 cod. civ., oltre al travisamento della prova, sostenendo l’insussistenza del diritto all’esenzione in ragione della mancata coincidenza delle residenze dei coniugi.

Il Collegio rileva che il ricorrente non considera la sopravvenuta Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 31 e 53 Cost., l’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011 nella parte in cui includeva nel concetto di abitazione principale il riferimento al nucleo familiare. La norma censurata determinava una irragionevole discriminazione tra i coniugi e i conviventi di fatto e, secondo il diritto vivente, precludeva ogni esenzione ai coniugi con residenza anagrafica in comuni diversi.

La Corte richiama il principio già affermato dalla Sez. VI n. 32339 del 03.11.2022, secondo cui, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, la nozione di abitazione principale non presuppone più la dimora e la residenza del nucleo familiare. Ne consegue che il beneficio spetta al possessore che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’immobile, anche se il coniuge risiede altrove.

Il ricorso principale è pertanto infondato e va respinto, risultando corretto il riconoscimento dell’esenzione operato dalla sentenza impugnata. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne conferma l’infondatezza: la compensazione delle spese disposta in grado di appello trova giustificazione nella controvertibilità della questione, chiarita solo dall’intervento della Consulta.

Anche le spese del giudizio di legittimità sono compensate, in ragione del fatto che solo la pronuncia costituzionale ha definito i termini della questione. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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