Sostituzione dirigente medico e differenze retributive minori: no ultrapetizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2875 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il giudice non viola l’art. 112 cod. proc. civ. quando, allegato lo svolgimento di determinati compiti e funzioni che nel prospetto del lavoratore fondano il diritto a differenze retributive maggiori, condanni al pagamento di differenze retributive in misura inferiore e in ragione dell’applicazione di una disposizione contrattuale diversa da quella invocata. Nel petitum maggiore è ricompreso quello minore e rientra nel potere-dovere del giudice l’individuazione della disciplina applicabile, operando nel pubblico impiego privatizzato il principio iura novit curia in relazione ai contratti collettivi nazionali. La sostituzione nell’incarico di dirigente medico ai sensi dell’art. 18 del c.c.n.l. dell’8 giugno 2000 non configura svolgimento di mansioni superiori e al sostituto spetta la sola indennità sostitutiva, anche per il periodo eccedente il termine contrattuale di dodici mesi.
Il Fatto
Un dirigente medico di primo livello, a seguito delle dimissioni del precedente responsabile, aveva ricevuto l’incarico di responsabile della struttura complessa di radioterapia e aveva svolto tali mansioni dal 21.5.2001 al 21.12.2006, nelle more dello svolgimento delle procedure selettive. Il professionista aveva chiesto il pagamento dell’intero trattamento retributivo spettante al dirigente titolare di struttura complessa.
La Corte d’Appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame, aveva riconosciuto l’indennità prevista dall’art. 18 del c.c.n.l. del 2000 a far tempo dal 15 maggio 2002, con prescrizione dei crediti anteriori, rigettando le ulteriori richieste. La struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. perché nel ricorso introduttivo nulla sarebbe stato domandato oltre al trattamento accessorio del dirigente di secondo livello e nessuna domanda sarebbe stata proposta con riguardo all’indennità di sostituzione. Il motivo è infondato. Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti incontra il solo limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introdurre nuovi elementi di fatto. Il vizio di ultrapetizione ricorre soltanto quando il giudice alteri gli elementi obiettivi dell’azione ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso.
Nel caso di specie la Corte territoriale non ha alterato né la causa petendi, costituita dal dedotto svolgimento delle mansioni, né il petitum, ossia il pagamento di differenze retributive, essendosi limitata ad attribuire le spettanze in misura minore sulla base di una disciplina contrattuale diversa da quella invocata. La Cass. Sez. L n. 15053/2007, seguita da Cass. Sez. L n. 8862/2013 e Cass. Sez. L n. 22872/2013, ha già affermato che non incorre in ultrapetizione il giudice che attribuisca una qualifica inferiore a quella richiesta, accogliendo una pretesa minore virtualmente contenuta nella domanda.
La conclusione è avvalorata dal rilievo che nel pubblico impiego contrattualizzato vige il principio iura novit curia in relazione ai contratti collettivi nazionali (Cass. Sez. L n. 7641/2022; Cass. Sez. 6-L n. 6394/2019). La conoscibilità officiosa del contratto opera con mezzi propri del giudice e ciò conferma la correttezza della soluzione raggiunta quanto all’accertamento delle norme contrattuali applicabili.
Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi e alla motivazione apparente, è infondato. La missiva del 15.5.2007 era idonea all’interruzione della prescrizione, poiché la richiesta di pagamento delle differenze retributive conseguenti allo svolgimento delle funzioni di dirigente di struttura complessa è sufficiente allo scopo, restando irrilevante che la clausola contrattuale posta a fondamento della pretesa sia diversa da quella invocata nell’atto interruttivo.
Il terzo motivo censura gli accertamenti di fatto del giudice di appello e chiede una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Il requisito dei cinque anni di servizio non è previsto dall’art. 18 del c.c.n.l. in tema di sostituzioni. Il quarto motivo è infondato: la sostituzione nell’incarico di dirigente medico non configura svolgimento di mansioni superiori, non trova applicazione l’art. 2103 cod. civ. e al sostituto spetta la sola indennità sostitutiva prevista dalla disciplina collettiva, anche oltre il termine di dodici mesi (Cass. n. 21565/2018; Cass. Sez. L n. 25421/2023). Le differenze retributive sono comunque dovute anche in caso di difetto dei requisiti estrinseci al conferimento (Cass. Sez. L n. 30811/2018). Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.