Dirigenza sanitaria, giurisdizione amministrativa e vizio motivazionale sui titoli (TAR Veneto n. 168 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa sanitaria, quando sono condotte mediante avviso pubblico con valutazione comparativa dei curricula, criteri predeterminati e formazione di una graduatoria vincolante, rientrano nelle procedure concorsuali devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. La giurisdizione amministrativa permane anche quando l’incarico abbia natura dirigenziale, poiché il comma 1 del medesimo articolo fa salva l’applicazione del comma 4. Il sindacato del giudice resta nei limiti della discrezionalità tecnica: è escluso il controllo volto a sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Tuttavia il giudizio valutativo è illegittimo quando non esplicita i passaggi logici che giustificano il divario tra curricula, in violazione dei criteri fissati nell’avviso di selezione.
Il Fatto
Una dirigente sanitaria ha risposto all’avviso pubblico indetto da un’azienda U.L.S.S. veneta per il conferimento dell’incarico di direzione di una unità operativa complessa “Farmacia”. All’esito della selezione è risultata seconda classificata, alle spalle del controinteressato, proclamato vincitore e nominato con deliberazione del Direttore Generale.
La ricorrente ha impugnato la delibera di approvazione degli atti, il verbale della Commissione esaminatrice e gli atti connessi, contestando la violazione della disciplina nazionale e regionale sui criteri di valutazione e degli stessi parametri che la Commissione si era autovincolata a seguire. Ha chiesto in via principale la proclamazione a vincitrice e in via subordinata una nuova valutazione dei due candidati. L’Azienda si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale afferma anzitutto la propria giurisdizione. Dopo le modifiche recate dall’art. 20 legge n. 118/2022 all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992, la procedura è attratta al modello concorsuale. La selezione, condotta da apposita Commissione con analisi comparativa dei curricula e colloquio, sfocia in una graduatoria vincolante dalla quale il Direttore Generale sceglie il miglior punteggio. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa più recente (Cons. Stato, Sez. III, n. 3684 del 2025) e respinge i precedenti citati dall’Azienda, riferiti a contestazioni estranee al concorso o al sistema anteriore alla novella.
Nel merito, la ricorrente censurava tre degli items in cui si articolava il giudizio sul curriculum. Quanto al primo — posizione funzionale e ambiti di autonomia — il Tribunale giudica il ricorso inammissibile e infondato: i punteggi attribuiti non sono grandezze fisse, ma scaglioni entro cui la Commissione esercita una valutazione qualitativa, non riducibile alla sola durata degli incarichi. La tesi di una moltiplicazione aritmetica contraddice la premessa stessa del ricorso.
Quanto al terzo item — tipologia delle istituzioni — il Collegio ritiene la doglianza generica e infondata: la Commissione ha valutato analiticamente i periodi di servizio di entrambi i candidati, riconoscendo alla ricorrente un punteggio superiore, e la censura non indica il diverso punteggio che sarebbe spettato.
L’accoglimento riguarda invece il secondo item — tipologia e quantità delle prestazioni nel decennio precedente. La Commissione aveva riconosciuto al controinteressato una corrispondenza “alta” al profilo di ruolo e alla ricorrente una “medio alta”. Ma l’avviso richiedeva espressamente un profilo gestionale maturato in una Direzione di Farmacia di un Ospedale HUB di medio-grandi dimensioni a carattere generalista. La difesa dell’Azienda ha confermato in giudizio che il controinteressato difetta di tale esperienza, mentre la ricorrente l’ha maturata. Il divario di quattro punti, sufficiente alla prova di resistenza, risulta così non conforme ai criteri dell’avviso e oggettivamente lacunoso. Le repliche dell’Azienda — relative ad asserite carenze documentali — non compaiono nella scheda di valutazione e non spiegano il differenziale.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati: annullati i verbali e la graduatoria, la Commissione dovrà rivalutare i due candidati su tale specifico elemento, esternando le ragioni della prevalenza dell’uno sull’altro curriculum. Spese compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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