Ottemperanza e abusivo frazionamento dei crediti nel contenzioso seriale (TAR Lombardia n. 2209 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore è tenuto a osservare il canone di economia processuale. Ove un unico titolo esecutivo accerti le pretese di più creditori e l’Amministrazione vi sia rimasta inottemperante, la proposizione di distinti giudizi di ottemperanza per ciascuno di essi, in luogo di un unico ricorso, integra un ingiustificato dispendio di attività processuale. La condotta non rende improponibile la domanda, ma il giudice deve tenerne conto in sede di regolazione delle spese di lite, riducendole proporzionalmente. La nomina del commissario ad acta assicura l’esecuzione del giudicato in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a ventidue ricorrenti, previa riunione dei ricorsi, la somma di euro 500,00 all’anno a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il titolo era passato in giudicato e notificato, ma l’Amministrazione non aveva eseguito il pagamento.
Il creditore ha allora proposto giudizio di ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero ha eccepito l’abusivo frazionamento dei crediti, rilevando che il difensore, invece di un unico ricorso, aveva introdotto un autonomo giudizio per ogni singolo creditore vittorioso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improponibilità. Non si tratta di plurimi crediti derivanti dal medesimo rapporto tra le stesse parti, bensì di pretese facenti capo a titolari diversi, accertate in un unico procedimento davanti al giudice del lavoro. Manca, dunque, il presupposto dell’identità soggettiva e del frazionamento del medesimo diritto contestato dall’Avvocatura erariale.
La condotta processuale non è però neutra sul piano delle spese. A fronte della complessiva inottemperanza a un unico titolo esecutivo, la proposizione di giudizi separati per ciascun creditore integra un ingiustificato dispendio di attività processuale: l’inottemperanza poteva essere accertata con un solo ricorso, con equivalente soddisfazione di tutte le pretese. Trattandosi di contenzioso seriale, la Sezione tiene conto di tale circostanza riducendo proporzionalmente le spese di lite.
Nel merito, la pretesa è sorretta da idonea documentazione e da titolo assistito da efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare capitale e interessi secondo il titolo e la legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Il ricorso va pertanto accolto, dichiarando l’inottemperanza e assegnando all’Ente sessanta giorni per il pagamento. In caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il dirigente indicato, con attività rientrante nei compiti istituzionali e senza compenso.
Nota della Redazione
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