Diritto d’autore e tv in albergo: comunicazione al pubblico (Cass. civ. Sez. I n. 12841 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fornitura, da parte di un albergo, del segnale televisivo mediante apparecchi installati nelle camere dei clienti integra un atto di comunicazione al pubblico di opere dell’ingegno, ai sensi dell’art. 16 legge dir. autore, come modificato dall’art. 2 d.lgs. n. 68/2003, e dell’art. 3, par. 1, direttiva 2001/29/CE. La clientela dell’albergo costituisce un pubblico nuovo, ulteriore rispetto agli utilizzatori diretti presi in considerazione dall’autore con l’autorizzazione alla radiodiffusione iniziale. Il requisito del pagamento di uno specifico diritto d’ingresso opera esclusivamente nella diversa fattispecie del diritto connesso degli organismi di radiodiffusione di cui agli artt. 8, par. 3, direttiva 2006/115/CE e 79, primo comma, lett. c), legge dir. autore, e non è richiesto per il diritto di comunicazione al pubblico spettante agli autori.
Il Fatto
La S.I.A.E. aveva notificato atto di precetto nei confronti di una società che gestisce una struttura alberghiera, per il pagamento della somma di euro 3.251,39, richiesta in virtù di attestato di credito per il compenso dovuto a titolo di diritto d’autore in relazione all’utilizzazione di apparecchi televisivi installati nelle camere dell’albergo.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società alberghiera. La Corte di appello di Bari, in riforma, ha dichiarato l’illegittimità del precetto, osservando che il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione è limitato ai casi di comunicazione al pubblico in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto d’ingresso e che il prezzo di una camera non costituisce un siffatto diritto. La S.I.A.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo — con cui la ricorrente contestava l’individuazione dell’oggetto della pretesa, lamentando che la Corte territoriale avesse statuito sui diritti connessi degli organismi radiotelevisivi anziché sui diritti d’autore amministrati dalla S.I.A.E. — sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha richiamato gli oneri di deduzione delle violazioni degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., quali precisati dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020, rilevando che la sentenza impugnata aveva correttamente inteso l’oggetto del contendere nella richiesta di pagamento di diritto d’autore.
Il terzo motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha ricostruito la nozione di comunicazione al pubblico, che consta di due elementi cumulativi: l’atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione a un pubblico determinato. Il pubblico deve essere costituito da un numero indeterminato, ma considerevole, di destinatari potenziali; nella comunicazione secondaria deve trattarsi di un pubblico nuovo, non considerato dal titolare al momento dell’autorizzazione iniziale.
Muovendo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea — SGAE, C-306/05; Football Association Premier League, C-403/08 e C-429/08; Reha Training, C-117/15; SCF, C-135/10 — la Corte ha affermato che la fornitura del segnale televisivo mediante ricevitori installati nelle camere d’albergo costituisce un atto di comunicazione al pubblico, a nulla rilevando il carattere privato del luogo. Rilevano, in senso contrario, la successione rapida dei clienti e la disponibilità di apparecchi negli spazi comuni, che rendono il numero dei destinatari considerevole.
La Corte ha quindi distinto la posizione degli autori da quella degli organismi di radiodiffusione. L’autore, autorizzando la diffusione, prende in considerazione solo gli utilizzatori diretti; i clienti dell’albergo accedono alle trasmissioni grazie all’atto di distribuzione indipendente dell’albergatore e costituiscono perciò un pubblico nuovo. Il requisito del pagamento di uno specifico diritto d’ingresso è previsto solo per il diritto connesso di cui all’art. 79 legge dir. autore, non per il diritto di comunicazione al pubblico degli autori.
La Corte ha infine rilevato che la pronuncia di legittimità richiamata dal giudice di appello — Cass. n. 23922 del 2023 — riguardava la diversa fattispecie dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione, sicché la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese. Il quarto motivo, proposto in via subordinata, è stato dichiarato assorbito.
Nota della Redazione
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