Progettazione impianto fotovoltaico riservata agli ingegneri dei settori civile e industriale (Cass. civ. Sez. II n. 18816 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La progettazione di un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 6 kW costituisce attività professionale riservata per legge. Essa rientra nella competenza degli ingegneri iscritti alla sezione A, settore civile e ambientale, ovvero settore industriale, ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 328/2001, e non degli iscritti al settore dell’informazione. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze riservate attribuite agli iscritti ad altri settori della stessa sezione, ai sensi dell’art. 3, comma terzo, d.P.R. n. 328/2001. Ne deriva la nullità del contratto per illiceità dell’oggetto, ex art. 1418 cod. civ., essendo la competenza professionale determinata dalla legge per ragioni di ordine pubblico.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Giudice di pace per il saldo di una fattura relativa alla progettazione e gestione delle pratiche di un impianto fotovoltaico di 69,60 kWp. La società debitrice propose opposizione, deducendo l’insussistenza del credito per nullità del contratto, poiché il progetto era stato redatto e firmato dal legale rappresentante della creditrice, ingegnere iscritto alla sezione A, settore c).
Il Giudice di pace rigettò l’opposizione. Il Tribunale, in appello, confermò il rigetto, escludendo la natura novativa della transazione e ritenendo l’impianto un’opera implicante competenze elettroniche, per la presenza di una componente elettronica. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 2229 cod. civ. e 3 e 46 del d.P.R. n. 328/2001.
La Motivazione della Corte
La Corte ha giudicato fondato il motivo. Muovendo dall’art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 387/2003, ha qualificato l’impianto fotovoltaico come impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili. Il d.m. 05/07/2012 ne ha offerto la definizione tecnica, descrivendolo come sistema composto principalmente da moduli fotovoltaici e da gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata.
Il comma 2 della disciplina ha chiarito che la progettazione rientra nella competenza professionale riservata quando la potenza dell’impianto ecceda i 6 kW. Il professionista abilitato è individuato dal d.P.R. n. 328/2001. L’art. 3, comma terzo, vieta all’iscritto in un settore di esercitare le competenze riservate attribuite agli iscritti ad altri settori della stessa sezione.
Gli impianti fotovoltaici rientrano, ex art. 46 d.P.R. n. 328/2001, nelle competenze degli ingegneri civili e ambientali del settore a) e degli ingegneri industriali del settore b), ove si parla di impianti per la produzione dell’energia. La competenza del settore c) riguarda gli impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.
La chiara lettera della norma, sul primato del criterio letterale (Sez. U n. 23051 del 25/07/2022), preclude di ritenere sufficiente la sola presenza di una componente elettronica, individuata nell’inverter. Non rilevano le pronunce del Consiglio di Stato n. 686/2012 e n. 1473/2009 invocate dalla controricorrente, poiché esse riguardano il mantenimento delle competenze dei professionisti già iscritti prima della riforma.
Il legale rappresentante della società, in quanto iscritto alla sezione A ma unicamente nel settore c), non era dunque abilitato a firmare il progetto. Il contratto fonte del credito è nullo: l’iscrizione all’albo è elemento essenziale del contratto, e la competenza professionale è determinata dalla legge per ragioni di ordine pubblico, come già affermato dalla Corte (Cass. Sez. 2 n. 2182 del 28/07/1962; Sez. 2 n. 6402 del 21/03/2011; Sez. 2 n. 2038 del 24/01/2019). Irrilevante è il rilascio del titolo autorizzatorio da parte del Comune e l’idoneità all’allacciamento riconosciuta da Enel e GSE, trattandosi di norme di validità dell’accordo che operano prima dell’esecuzione.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, compensando le spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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