Benefici amianto: necessaria la previa domanda amministrativa all’INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12357 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all’INPS, unico ente legittimato all’erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva. Non rileva, al fine di evitare l’improponibilità della domanda giudiziale, l’avvenuta presentazione dell’istanza all’INAIL, stante la diversità funzionale di tale adempimento, volto a fornire la prova dell’esposizione. L’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformato dalla legge n. 134/2012, consente il sindacato sulla motivazione solo quando l’anomalia si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Il Fatto
Il lavoratore aveva proposto ricorso per ottenere i benefici contributivi derivanti dall’esposizione all’amianto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il giudice di primo grado aveva dichiarato improponibile la domanda per difetto della previa domanda amministrativa all’INPS. La Corte d’Appello di Caltanissetta aveva confermato la decisione.
Avverso la sentenza di appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. L’INPS ha resistito con controricorso. La questione centrale attiene alla necessità della domanda amministrativa all’ente previdenziale quale condizione di proponibilità della domanda giudiziale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 442 e 443 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere sufficiente l’istanza presentata all’INAIL. Il motivo è infondato.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, in tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda all’INPS, unico ente legittimato all’erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva. Vengono citate, sul punto, Cass. n. 16592 del 2014, Cass. n. 11574 del 2015, Cass. n. 11438 del 2017, Cass. n. 28315 del 2018 e Cass. n. 9230 del 2021.
È stato in particolare chiarito che la domanda presentata all’INAIL non rileva ai fini della proponibilità dell’azione: la diversità funzionale dei due adempimenti impedisce di equipararli. L’istanza all’INAIL è volta esclusivamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto, mentre l’onere di presentazione della domanda amministrativa all’INPS è preordinato al sorgere dell’obbligo dell’ente previdenziale di provvedervi, secondo quanto affermato da Cass. n. 16592 del 2014, sulla scorta di Cass. n. 732 del 2007.
Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza per carenza motivazionale. La Corte osserva che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dalla legge n. 134/2012, il sindacato sulla motivazione è consentito solo quando l’anomalia si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé. Il vizio si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Si richiamano Cass. Sez. Un. nn. 8053 e 8054 del 2014 e, più di recente, Cass. n. 29187 del 2023 e Cass. n. 15495 del 2022. Nel caso di specie la Corte territoriale ha richiamato i principi di legittimità sulla necessaria previa domanda all’INPS, con percorso argomentativo chiaramente tracciato; alcuna anomalia è quindi riscontrabile.
Con il terzo motivo si deduce l’omessa motivazione circa un punto decisivo, riferita alla mancata valutazione di un precedente giudiziale di merito prodotto agli atti. La Corte rileva che l’attuale vizio di motivazione attribuisce rilievo esclusivo all’omesso esame di uno specifico fatto storico avente valenza decisiva, secondo il paradigma delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. L’omissione denunciata, concernente un precedente giurisprudenziale, si pone quindi al di fuori del paradigma normativo. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove spettante.
Nota della Redazione
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