Diritto alla terapia ABA a carico del servizio sanitario regionale (TAR Calabria n. 190 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La terapia basata sull’analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour Analysis – A.B.A.) costituisce uno dei modelli prescritti per l’approccio terapeutico ai disturbi dello spettro autistico e rientra nei livelli essenziali di assistenza, in quanto contemplata dalle Linee guida dell’Istituto superiore di sanità e dall’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, in attuazione della legge n. 134/2015. Sussiste pertanto il diritto soggettivo del minore affetto da tale patologia ad essere preso in carico dall’azienda sanitaria territorialmente competente, ai fini dell’erogazione del trattamento in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi. La giurisdizione spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010. L’inadempimento dell’azienda sanitaria integra il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali documentati e di quelli non patrimoniali, liquidabili in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.

Il Fatto

La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su un minore affetto da disturbo dello spettro autistico, ha chiesto l’accertamento del diritto del figlio a ricevere a carico del servizio sanitario regionale il trattamento riabilitativo con metodologia A.B.A. L’azienda sanitaria aveva riconosciuto la patologia ma prescritto soltanto generiche attività riabilitative ambulatoriali, non specifiche per l’autismo. Il minore era stato quindi avviato a terapia presso un centro privato, con costi sostenuti dalla famiglia.

Esperita senza successo un’istanza di presa in carico e rimborso, la ricorrente aveva ottenuto in sede cautelare, davanti al giudice ordinario, la condanna dell’azienda all’erogazione di venti ore settimanali di terapia. L’azione di merito era stata poi dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, con successiva riassunzione dinanzi al giudice amministrativo e definizione in rito. Da qui il ricorso in esame, con domanda di accertamento, rimborso delle spese documentate e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione esclusiva, qualificando la pretesa come accertamento di un diritto soggettivo in materia di livelli essenziali di assistenza. Sul piano sostanziale, il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione delle fonti: l’art. 26 della legge n. 833/1978, l’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992 e gli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 134/2015, che demandano all’Istituto superiore di sanità l’aggiornamento delle Linee guida e impongono l’inserimento nei LEA delle prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato basate sulle più avanzate evidenze scientifiche.

Il passaggio decisivo è l’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, che ha definito i nuovi livelli essenziali di assistenza garantendo alle persone con disturbi dello spettro autistico cure fondate sulle più avanzate evidenze scientifiche. Le Linee guida del 2011, aggiornate nel 2015 e da ultimo nel 2023, riconoscono che la maggioranza dei programmi intensivi comportamentali si basa sui principi dell’analisi comportamentale applicata. Il Collegio richiama in proposito la giurisprudenza amministrativa secondo cui la metodica A.B.A. «rientra pienamente nella previsione di cui all’art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502/1992», intercettando prestazioni con evidenze scientifiche di significativo beneficio in termini di salute.

Accertato che l’azienda sanitaria non aveva prescritto il trattamento né un’alternativa specifica, la Corte ha utilizzato nel giudizio amministrativo la consulenza tecnica d’ufficio espletata davanti al giudice ordinario, ritenendola ammissibile ai sensi dell’art. 11, comma 6, cod. proc. amm. Il consulente aveva confermato la validità scientifica della terapia e la necessità di venti ore settimanali di trattamento, da proseguire almeno fino ai quattordici anni.

Ne è derivato l’accoglimento della domanda di accertamento e la condanna dell’azienda alla presa in carico del minore, in via diretta o mediante rimborso. Quanto ai danni, il Collegio ha riconosciuto il rimborso delle spese documentate per la sola terapia A.B.A., escludendo i trattamenti socio-riabilitativi generici e le spese di visita specialistica; ha poi liquidato in via equitativa il danno non patrimoniale della madre e la perdita di chance del minore, applicando gli artt. 1226 e 2056 cod. civ., con rivalutazione e interessi legali dalla scadenza del termine dell’istanza rimasta inevasa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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