Revoca del nulla osta lavoro per parere ITL sopravvenuto (TAR Emilia-Romagna n. 1463 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione sulla base del parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, allorché, all’esito di una rivalutazione istruttoria disposta in sede cautelare ed eseguita dalla medesima Amministrazione, l’ITL abbia espresso un parere positivo, facendo venir meno l’unica ragione posta a fondamento dell’atto impugnato. In tal caso, il provvedimento di revoca resta privo del suo presupposto essenziale e deve essere annullato, non potendo l’Amministrazione limitarsi a ribadire in giudizio la fondatezza del provvedimento, senza assumere una nuova determinazione all’esito del riesame.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale operante nel settore delle costruzioni impugnava i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena aveva revocato i nulla osta al lavoro subordinato rilasciati per tre cittadini extracomunitari. Le revoche erano state adottate sulla base del parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, secondo cui l’azienda non era in possesso del DURC.
Il ricorrente deduceva la violazione di legge e l’eccesso di potere per sproporzione e inadeguatezza, sostenendo che il DURC non sarebbe stato necessario in assenza di dipendenti e lamentando la violazione del legittimo affidamento, considerato il lungo tempo trascorso tra la domanda e la revoca.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso valorizzando l’esito del riesame disposto con l’ordinanza cautelare n. 149 del 2025, che aveva accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, in ragione della produzione da parte del ricorrente di un DURC on line aggiornato, la cui mancanza era stata posta a base del provvedimento di revoca quale unico elemento ostativo.
A seguito di tale riesame, la Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione aveva richiesto all’ITL un nuovo parere aggiornato, verificando la sussistenza dei presupposti fin dal momento della presentazione dell’istanza e per tutto il periodo di riferimento. L’ITL, dopo aver consultato l’INPS e acquisito il DURC storico, aveva constatato che il DURC era in corso di validità, esprimendo un parere positivo.
Il Collegio ha rilevato che gli atti di revoca erano stati assunti esclusivamente sulla base del parere negativo dell’ITL. Il nuovo giudizio positivo, espresso all’esito di un’istruttoria approfondita, superava il precedente parere negativo, facendo venir meno l’unica ragione posta a fondamento dei provvedimenti impugnati.
L’Amministrazione, pur in presenza del nuovo parere positivo, non aveva assunto un nuovo provvedimento all’esito del riesame, limitandosi a depositare una memoria difensiva e a ribadire l’infondatezza del ricorso. Il TAR ha precisato che l’Amministrazione non poteva non tener conto del giudizio positivo dell’ITL, che privava i provvedimenti di revoca del loro presupposto, con la conseguente illegittimità degli stessi.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto e i provvedimenti impugnati sono stati annullati.
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Nota della Redazione
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