Discarica abusiva di sfalci e potature: sistematicità esclude il deposito temporaneo (Cass. pen. Sez. III n. 41196 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di gestione illecita di rifiuti, integra la contravvenzione di discarica abusiva di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, e non il mero abbandono di rifiuti, la condotta sistematica e organizzata di conferimento di sfalci e potature su un’area estesa, con impiego di mezzi e assenza di qualsiasi prospettiva di recupero. La figura del deposito temporaneo presuppone il raggruppamento di rifiuti finalizzato allo smaltimento, entro i limiti temporali e volumetrici di legge, nel luogo di produzione o in altro a esso funzionalmente collegato e munito dei presidi di sicurezza, con onere della prova a carico dell’autore della condotta. In sede di legittimità, avverso i provvedimenti cautelari reali il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge, restando estranea la deduzione del vizio di motivazione, salvo che l’apparato argomentativo sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 10 giugno 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Velletri il 16 aprile 2025. Il provvedimento riguardava un’area di circa 3.000 mq., nella disponibilità della società amministrata dal ricorrente, ove erano stati depositati ramaglie, sfalci e potature provenienti dall’attività di giardinaggio svolta per un consorzio di villini, nonché i mezzi meccanici impiegati per tale attività.

Il sequestro era stato disposto in relazione al reato di discarica abusiva di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, deducendo l’insussistenza dei requisiti della discarica, la riconducibilità degli scarti a materiale agricolo escluso dal campo di applicazione della parte quarta del decreto, la destinazione degli stessi a compostaggio e il difetto dei presupposti del sequestro.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali. Ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso è esperibile solo per violazione di legge, non essendo deducibile il vizio di motivazione; la giurisprudenza di legittimità vi ricomprende i vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, con violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. Resta esclusa ogni nuova valutazione delle risultanze processuali.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito una condotta sistematica e organizzata: il materiale vegetale proveniente dalle potature veniva caricato su container e scarrabili, trasportato nel terreno, triturato e sparso, con successivo livellamento del suolo. La Corte esclude la configurabilità del deposito temporaneo, rilevando l’abbandono sistematico, l’ampiezza dell’area e l’allestimento di mezzi e attività continuative. Richiama sul punto Sez. III n. 50129 del 2018 e Sez. III n. 38046 del 2013.

Quanto alla distinzione tra le due fattispecie contravvenzionali, la Corte ribadisce che l’abbandono di rifiuti è configurabile solo in caso di condotta estemporanea e occasionale, su quantitativi modesti e aree non estese, essendo altrimenti integrata la discarica abusiva, senza necessità di opere atte al funzionamento della discarica (Sez. III n. 33287 del 2024; Sez. III n. 25548 del 2019).

La Corte respinge anche l’invocata esclusione di cui all’art. 185 d.lgs. n. 152 del 2006 per il materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, poiché il Tribunale ha motivatamente escluso ogni prospettiva di riutilizzo o reimpiego degli scarti. Parimenti inammissibili sono i motivi sulla qualificazione dei rifiuti, sulla pretesa carenza di motivazione in ordine al pericolo e sul sequestro dei mezzi, essendo la motivazione non mancante né apparente. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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