Sequestro preventivo impeditivo solo per cose abitualmente strumentali al reato (Cass. pen. Sez. III n. 41195 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo con finalità impeditiva, adottato ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non richiede un rapporto di derivazione tra la cosa e il reato già commesso, ma esige un collegamento tra la res e la fattispecie criminosa, non tra questa e il suo autore. La nozione di cosa pertinente al reato è di elaborazione giurisprudenziale e va riferita a ciò che è strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell’attività criminosa, con strumentalità essenziale e non occasionale. Il vincolo può derivare da pericolosità intrinseca del bene o dall’uso ripetuto che ne ha acquisito la destinazione illecita. La motivazione che desuma la pertinenzialità da un unico utilizzo del bene è apparente e giustifica il sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame cautelare, accoglie solo in parte l’istanza proposta da una indagata avverso il decreto con cui il Gip aveva disposto il sequestro preventivo di alcuni beni, nell’ambito di una indagine per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e relativi reati fine.
Il riesame revoca il vincolo sui due mezzi destinati alla confisca per equivalente, per difetto di motivazione sul pericolo nel ritardo, e conferma invece il sequestro di una autovettura adottato con finalità impeditiva, in quanto utilizzata per raggiungere il luogo di un trasbordo di tabacchi. La difesa ricorre per cassazione deducendo l’episodicità dell’uso del veicolo e la contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e muove da un dato pacifico: il veicolo appartiene alla ricorrente ed è stato attinto dal sequestro impeditivo perché usato per portarsi, con altri correi, sul luogo ove era in corso il trasbordo del tabacco introdotto nel territorio nazionale.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, per il sequestro preventivo finalizzato a evitare ulteriori condotte delittuose, non occorre accertare un rapporto di derivazione tra bene e reato, potendo la pertinenza riguardare anche cose legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa. Il sequestro non finalizzato alla confisca implica un collegamento tra il reato e la cosa, e non tra la cosa e l’autore dell’illecito.
Il passaggio centrale riguarda la fisionomia del concetto di pertinenza: poiché in astratto ogni cosa può servire a commettere reati futuri, il giudice deve restringere la nozione alle sole cose dotate di pericolosità intrinseca, cioè di una specifica e strutturale strumentalità rispetto a probabili reati futuri, o che tale destinazione abbiano acquisito per effetto del ripetuto uso. Il rapporto tra la res e il reato deve essere essenziale e non occasionale, per evitare di ampliare oltre misura il concetto di sequestrabilità e di sacrificare indistintamente i diritti patrimoniali.
La Corte estende il ragionamento alla confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., ove il parametro di pericolosità sociale è identico, richiamando il precedente che, proprio in tema di sequestro di autoveicolo adibito ad attività illecita, esigeva che lo stesso risultasse abitualmente destinato a tale funzione.
Nel caso concreto il vincolo è ricostruito dal Tribunale in termini privi di razionalità. Premessa l’unicità dell’accesso della donna al luogo del trasbordo, il riesame deduce la pertinenzialità dal ruolo asseritamente organizzativo, esecutivo, contabile e logistico-informativo, compiti che non comportano l’uso di alcuna autovettura. La motivazione è dunque apparente e non consente di ricostruire il ragionamento, con violazione di legge sindacabile in cassazione anche in materia di misure cautelari reali. Segue l’annullamento con rinvio al Tribunale di Palermo ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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