Affidamento in prova e gradualità nella fruizione dei benefici penitenziari (Cass. pen. Sez. I n. 11726 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La previa sperimentazione dei permessi premio non costituisce requisito previsto dalla legge per l’ammissione all’affidamento in prova. Tuttavia, il principio di gradualità nell’accesso ai benefici penitenziari consente al Tribunale di sorveglianza di ritenere necessari un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di esperimenti premiali anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del condannato. Le valutazioni richieste dall’art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 attengono alla prevenzione del pericolo di recidiva e all’utilità dell’affidamento ai fini del reinserimento sociale. In tale scrutinio il giudice di sorveglianza può considerare anche le pendenze processuali, ancorché non ancora sfociate in condanna, quali indici del pericolo di recidiva.
Il Fatto
Con ordinanza del 3 dicembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di affidamento in prova presentata nell’interesse di un condannato, ritenendo di non poter ancora esprimere una prognosi sicura di affidabilità esterna. Il Tribunale valorizzava i progressi trattamentali, ma li reputava subvalenti rispetto ai procedimenti penali pendenti per reati riconducibili al contesto associativo di provenienza e alla necessità di una graduale sperimentazione verso l’esterno.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il condannato, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 47 ord. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale subordinato la misura alla preventiva fruizione dei permessi premio, non richiesta dalla legge, e per avere pretermesso gli elementi positivi emergenti dal parere della D.D.A. e dalla relazione del carcere.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. Muove dall’ammissione che la previa sperimentazione dei permessi premio non è requisito legale dell’affidamento in prova, ma rileva che il principio di gradualità nell’accesso ai benefici penitenziari ha già superato lo scrutinio di legittimità. Richiama in proposito Sez. I n. 22443 del 17.01.2019, Froncillo, Rv. 276213, secondo cui il Tribunale di sorveglianza, anche in presenza di elementi positivi, può legittimamente esigere un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali per verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni.
La gradualità, pur non costituendo regola assoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il trattamento penitenziario (Sez. I n. 27264 del 14.01.2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. I n. 15064 del 06.03.2003, Chiara, Rv. 224029).
Quanto alle censure sulla natura comune dei reati pendenti, la Corte osserva che le valutazioni normative richieste dall’art. 47, comma 2, legge n. 354 del 1975 sono due: l’assenza di pericolo di recidiva e l’utilità dell’affidamento per la rieducazione. Le pendenze per fatti di incendio, minaccia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale commessi tra il 2019 e il 2020 sono state pertanto ritenute, non illogicamente, indice di pericolo di recidiva.
Né rileva che manchi ancora una condanna, neppure in primo grado: legittimamente il Tribunale può considerare tra gli elementi di valutazione anche le pendenze processuali (Sez. I n. 41796 del 09.09.2021, Acri, Rv. 282153-01). Quanto agli elementi positivi tratti dal parere della D.D.A. e dalla relazione carceraria, la Corte rileva che essi sono citati nell’ordinanza e considerati subvalenti nel quadro complessivo della personalità del condannato.
Infine, l’argomento secondo cui sarebbe illogico il riferimento ai familiari residenti nella regione di origine è giudicato inconferente: l’ordinanza non ha sostenuto che la misura servisse a recuperare i rapporti familiari, ma solo che tali legami imponevano particolare attenzione nella valutazione del pericolo di recidiva. Il ricorso è rigettato e il condannato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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