Il pagamento in corso di causa impone il discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 136 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile che, in corso di causa, provvede a saldare integralmente il debito contestato dalla Procura regionale ha diritto al discarico ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c. Il pagamento sopravvenuto elide l’ammontare dell’addebito e fa venir meno l’interesse alla condanna, restando irrilevante la tardività del versamento rispetto all’incarico. Le spese di giudizio, anche d’appello, restano però a carico dell’agente contabile, che ha regolarizzato la posizione solo durante il processo. Nessun importo è dovuto per le spese legali del terzo intervenuto in adesione alle ragioni della Procura regionale.
Il Fatto
La Procura regionale ha riassunto il giudizio di conto dopo che la Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti, rimettendo gli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c. Oggetto del contendere è la gestione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2019, con un debito contestato all’agente contabile di euro 109.386,00.
Costituendosi, la difesa dell’agente ha documentato il versamento di euro 89.386,00 in favore del Comune, sostenendo il diritto al discarico e, in subordine, la cessata materia del contendere. Il terzo intervenuto ha riconosciuto l’integrale soddisfacimento del credito. All’udienza il pubblico ministero ha chiesto la condanna al pagamento di euro 16.184,39 per il versamento tardivo di quanto riscosso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto del giudicato sulla giurisdizione e affronta direttamente il merito. L’agente contabile ha integralmente soddisfatto, in corso di causa, il debito verso il Comune, pari a euro 109.386,00, corrispondente all’importo che il magistrato istruttore aveva indicato nella relazione d’irregolarità come non riversato, pur essendo stato riscosso a titolo di imposta di soggiorno.
Su questa premessa il Collegio non accoglie le conclusioni rassegnate in udienza dalla Procura regionale. L’art. 149, comma 2, c.g.c. impone di dichiarare il discarico dell’agente, avendo egli saldato il debito contestato nella relazione di discarico. Il pagamento sopravvenuto esaurisce l’addebito e non lascia spazio a una pronuncia di condanna per la residua somma richiesta dal pubblico ministero.
La regola processuale non si estende alle spese. Il Collegio le pone a carico dell’agente contabile, anche per il grado d’appello, proprio perché il pagamento è intervenuto durante il giudizio e non prima. La liquidazione è demandata alla Segreteria con separata nota in calce, in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Quanto alle spese legali del terzo, nulla è dovuto, trattandosi di intervento adesivo alle ragioni della Procura regionale. La decisione conferma così una linea consolidata: il discarico segue l’integrale pagamento, ma non cancella le conseguenze economiche del processo per chi ha regolarizzato solo in corso di causa.
Nota della Redazione
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