Responsabilità erariale da contributi pubblici: manca la prova del danno (Corte dei Conti Sez. III App. n. 2 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa da danno erariale per contributi pubblici percepiti da un soggetto privato, la giurisdizione della Corte dei conti sussiste ogni qualvolta il privato, inserendosi nell’ambito di un rapporto di servizio con l’amministrazione erogatrice, abbia frustrato lo scopo perseguito distogliendo le risorse dalle finalità preordinate, a prescindere dal titolo e dalla natura pubblica, nazionale o europea, dei fondi. L’erronea indicazione dell’amministrazione danneggiata integra una falsa demonstratio che non nuoce quando essa sia univocamente individuabile dal contesto, non incidendo sul petitum. Ai fini della condanna occorre però la prova del danno: la sua assenza, quando le indagini non siano state suffragate da sopralluoghi e non dimostrino la sopravvalutazione delle opere rispetto ai costi rendicontati, impone il rigetto della domanda.

Il Fatto

La vicenda ha origine da contributi pubblici nazionali e comunitari erogati a una impresa agricola individuale nell’ambito del Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006, per il miglioramento di superfici boschive e il ripristino di strade forestali su terreni in parte comunali, concessi in affitto. Secondo la Procura erariale i contributi venivano percepiti esibendo fatture per spese superiori a quelle effettivamente sostenute o relative a operazioni inesistenti.

Il giudice di primo grado, respinte le eccezioni preliminari, condannava l’appellante al pagamento di una somma in favore della Regione Liguria, tenendo conto dei vantaggi per la collettività e di alcune spese ritenute effettive. Avverso tale pronuncia l’appellante proponeva impugnazione, deducendo anche gli esiti assolutori del parallelo giudizio penale.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto le questioni di giurisdizione. Quanto al primo motivo, il collegio conferma la sussistenza della giurisdizione contabile: la vicenda si inserisce nel sistema di erogazione di risorse pubbliche a favore di privati e la giurisprudenza configura un rapporto di servizio tra amministrazione e percettore. Ciò che rileva è la provenienza pubblica delle risorse, il vincolo di destinazione e l’obbligo di rendicontazione, non la qualifica pubblicistica del soggetto. Viene richiamata la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite, da ultimo Cass. S.U. n. 9659 del 2023 e Cass. S.U. n. 7740 del 2023, secondo cui è decisiva la natura del danno da mancata realizzazione degli scopi, non la qualità del gestore né il titolo della gestione.

Infondato è anche il secondo motivo, relativo ai finanziamenti europei. La giurisdizione contabile sussiste pure per i contributi comunitari c.d. diretti e indiretti, poiché l’azione di responsabilità è estesa dall’art. 1, comma 4, della legge n. 20/1994 anche al danno cagionato ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, in virtù del principio di assimilazione degli interessi finanziari europei a quelli nazionali.

Quanto al terzo motivo, il collegio ritiene che dall’erronea individuazione dell’amministrazione danneggiata non derivi alcuna inammissibilità quando essa sia desumibile dal contesto: si tratta di falsa demonstratio suscettibile di rettifica officiosa, che non aggrava la posizione del convenuto e non frustra le prerogative dell’amministrazione, il cui intervento è mera possibilità a fronte della legittimazione del pubblico ministero contabile.

Nel merito, assorbite le restanti censure, l’appello è accolto. I fatti erano oggetto di un procedimento penale concluso con sentenza d’appello che aveva ritenuto infondato il ragionamento induttivo degli inquirenti, secondo cui gli imputati avrebbero “gonfiato” i costi per superare il limite di rimborso del 90%. Pur non essendovi una pronuncia assolutoria spendibile ai sensi dell’art. 652 c.p.p., il giudice contabile può trarre elementi di convincimento dalle risultanze penali. Dalla relazione della Guardia di finanza emerge che le indagini si basarono su sole acquisizioni documentali, senza alcun sopralluogo, e che per ogni domanda di contributo risultava l’avvenuto collaudo delle opere e il successivo atto di liquidazione. In assenza di riscontri oggettivi, non è dato sapere se i costi rendicontati fossero eccessivi: manca la prova del danno e la domanda originaria di condanna non può essere accolta. La sentenza è riformata, con rigetto della domanda e liquidazione delle spese in favore dell’appellante e a carico della Regione Liguria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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