Rito abbreviato contabile: estinzione per pagamento e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 353 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c. la dichiarazione di estinzione del giudizio di responsabilità amministrativa consegue al tempestivo e integrale pagamento della somma determinata con il decreto di ammissione. Il regolamento delle spese di giudizio è rimesso a valutazione del giudice per espressa previsione dell’art. 130, comma 8, c.g.c., con disciplina diversa da quella dettata per l’estinzione del processo in via generale e per la rinuncia agli atti. La compensazione può essere disposta quando l’istanza di definizione alternativa abbia evitato lo svolgimento del rito ordinario e abbia condotto al versamento delle somme in favore dell’amministrazione danneggiata.

Il Fatto

La Procura regionale erariale ha convenuto in giudizio il dirigente di un Ufficio NEP, chiedendone la condanna al risarcimento di un danno da ammanco di cassa quantificato in poco più di ventiseimila euro. Alla base della pretesa vi era la gestione ritenuta gravemente colposa dell’ufficio nel periodo compreso tra il gennaio 2015 e il gennaio 2020: versamenti tardivi di ritenute erariali e previdenziali, omesso deposito dei verbali di riparto, mancata richiesta dei fondi per spese non preventivabili e ritardato versamento delle somme residue.

Il convenuto ha chiesto la definizione del giudizio mediante rito abbreviato, offrendo il pagamento di una somma pari al 40% della richiesta attorea, con il parere favorevole della Procura erariale. Nel merito ha contestato la sussistenza della colpa grave e la quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della ritualità dell’istanza e del decreto di ammissione al rito abbreviato, con il quale era stata determinata la somma dovuta e fissato il termine di trenta giorni per il versamento in favore dell’amministrazione danneggiata, con onere di deposito della documentazione attestante il pagamento. Il convenuto ha provveduto entro il termine assegnato, come dimostrato dalla documentazione depositata in Segreteria.

La verifica del pagamento nella misura e con le modalità stabilite nel decreto ha condotto alla definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e, quindi, alla declaratoria di estinzione del giudizio di responsabilità, secondo il costante orientamento della Sezione richiamato nel provvedimento.

Quanto alle spese, la Corte ha sottolineato la specificità della disciplina del rito abbreviato. L’art. 130, comma 8, c.g.c. attribuisce al giudice una valutazione autonoma, differenziandosi sia dall’art. 111, comma 8, c.g.c. — che nei casi di estinzione ivi regolati lascia le spese a carico delle parti che le hanno sostenute — sia dall’art. 110, comma 7, c.g.c., che in caso di rinuncia agli atti esclude la pronuncia sulle spese.

Il Collegio ha ritenuto sussistenti gli elementi per accogliere la richiesta di compensazione, cui ha aderito il rappresentante della Procura. Rileva, in particolare, che l’istanza di definizione alternativa ha consentito di non avviare la procedura più complessa e onerosa del rito ordinario, in primo grado ed eventualmente in appello, e di pervenire al tempestivo e completo versamento delle somme in favore dell’amministrazione danneggiata. Sono stati valorizzati anche la congruità della somma proposta con il parere concorde del pubblico ministero, la condotta del convenuto e l’entità del danno, per come emergenti allo stato degli atti. Il giudizio è stato pertanto dichiarato estinto, con compensazione delle spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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