Rideterminazione della pensione privilegiata del militare vittima del terrorismo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 466 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso dal militare cessato dal servizio, intervenuto il riconoscimento del trattamento di privilegio, la materia del contendere si concentra sulla sola esatta determinazione della prestazione. Il giudice contabile, di fronte a contestazioni tecniche sulla base pensionabile, dispone consulenza tecnica d’ufficio e può discostarsi dalle determinazioni dell’istituto previdenziale solo in presenza di un elaborato completo, esaustivo e congruamente motivato. La rideterminazione comprende gli istituti retributivi continuativamente percepiti e i benefici connessi allo status di vittima del terrorismo, con decorrenza dalla cessazione dal servizio per il trattamento privilegiato e dalla domanda per i benefici collegati. Sui ratei scaduti competono interessi legali e, nei limiti del maggior importo, la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, ex Sergente Maggiore dell’Esercito Italiano, ha chiesto l’accertamento del diritto a pensione ordinaria privilegiata a vita per infermità ascritte alla terza categoria tabellare. Aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie con decreto ministeriale e, successivamente, l’equo indennizzo. Cessato dal servizio, ha presentato domanda di pensione di inabilità di privilegio; di fronte all’inerzia dell’istituto previdenziale ha proposto ricorso, lamentando il silenzio-rigetto.
Nel corso del giudizio l’INPS ha riconosciuto la pensione privilegiata, con ricalcolo ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorrente ha contestato gli errori di calcolo e ha segnalato l’imminente riconoscimento dello status di vittima del terrorismo. Il Ministero della Difesa ha chiesto l’estromissione per difetto di competenza, spettando all’INPS la gestione previdenziale del personale militare cessato dopo il 2010.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha delimitato l’oggetto del giudizio alla sola esatta determinazione del trattamento pensionistico privilegiato, non essendo contestata la categoria di ascrizione delle infermità. Il riconoscimento dello status di vittima del terrorismo incide in maniera determinante sulla misura della prestazione ed è stato ritenuto non scindibile dalla questione.
La natura tecnica della controversia ha imposto l’acquisizione di una consulenza tecnica d’ufficio. Il giudice ha operato una valutazione di completezza, esaustività e chiarezza dell’elaborato, ritenendo che la consulente abbia dato puntualmente conto dell’attività svolta, valorizzato la documentazione e illustrato i criteri di calcolo. Ha quindi ritenuto il parere tecnico privo di lacune e congruamente motivato anche rispetto alle osservazioni delle parti.
Sul fronte delle contestazioni, il consulente di parte aveva eccepito l’omessa considerazione dell’indennità di forze speciali, dell’indennità incursori, dell’indennità di lungo servizio e dell’implemento della base pensionabile, rilevando un importo inferiore a quello delle determine dell’INPS. Il CTU ha replicato che i calcoli sono stati effettuati sulla base delle retribuzioni utili e non su quelle successive, evidenziando che il maggior montante indicato dal CTP derivava dal riferimento alle retribuzioni dell’anno seguente.
Quanto alle osservazioni dell’INPS sui coefficienti e sul montante contributivo, il consulente ha confermato di aver utilizzato i dati dell’estratto contributivo e applicato il metodo contributivo, avendo il ricorrente maturato meno di diciotto anni di contributi al 31.12.1995. Il giudice ha così accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alla rideterminazione secondo i coefficienti peritali, con decorrenza dalla cessazione dal servizio per il trattamento privilegiato e dalla domanda per i benefici connessi alla vittima del terrorismo.
Sui ratei scaduti sono stati riconosciuti interessi legali e, nei limiti del maggior importo, la rivalutazione monetaria. Le spese di lite, liquidate d’ufficio, sono poste a carico dell’INPS, competente per la gestione previdenziale del personale militare cessato dopo il 2010; compensate nei confronti del Ministero della Difesa; le spese di CTU poste a esclusivo carico dell’istituto previdenziale.
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Nota della Redazione
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