Discarico del conto del consegnatario di azioni dopo la ricompilazione (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 60 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il discarico del conto giudiziale del consegnatario di titoli azionari può essere pronunciato quando l’ente, nelle more del giudizio, abbia ricompilato il conto esponendo le variazioni di patrimonio netto intervenute nell’anno di riferimento, così superando le contestazioni formulate dal Pubblico Ministero. Le partecipazioni azionarie del Comune devono essere rendicontate considerando le variazioni di patrimonio netto e non il solo valore nominale. Quanto alle spese, il rinvio dinamico dell’art. 31 del c.g.c. al codice di rito rende applicabile l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come integrato dalla sentenza additiva n. 77 del 2018 della Corte costituzionale: la compensazione è ammessa anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ravvisabili nella assoluta novità della questione.
Il Fatto
Il consegnatario di titoli azionari di un Comune ha reso il conto giudiziale per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018, depositato nel 2019. Il Magistrato relatore ha proposto il discarico con relazione, trasmessa dal Presidente della Sezione alla Procura regionale per l’acquisizione dell’avviso ai sensi dell’art. 146, comma 2, c.g.c..
Il Pubblico Ministero ha rilevato che nei conti erano indicate solo le partecipazioni azionarie possedute, escluse le ulteriori risultanti dalle relazioni illustrative al rendiconto, e che i valori erano rendicontati al valore nominale anziché al valore attuale, esprimendo avviso contrario al discarico. Dopo la reiterazione delle proposte di discarico e la revoca dei relativi decreti, il conto è stato iscritto a ruolo. La causa giunge così alla Sezione per la discussione collegiale.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara il discarico del conto, rilevando che l’ente ha depositato la deliberazione consiliare con cui ha ricompilato il conto in oggetto sulla base dell’ordinanza della Corte, esponendo le variazioni di patrimonio netto intervenute nel corso dell’anno.
Tale ricompilazione supera il nucleo della contestazione mossa dalla Procura, che aveva censurato la sola indicazione delle partecipazioni possedute e la rendicontazione al valore nominale invece che al valore attuale. L’adempimento dell’ente elimina l’oggetto del contrasto, rendendo il conto conforme alle richieste istruttorie e consentendone il discarico.
Sul piano delle spese processuali, la Sezione muove dal rinvio dinamico dell’art. 31 del c.g.c. al codice di procedura civile e dall’applicabilità dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 13 del d.l. 132 del 2014, convertito nella legge 162 del 2014.
La Corte richiama l’integrazione operata dai commi aggiunti dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e, soprattutto, la sentenza additiva n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La Sezione ravvisa nella assoluta novità della questione le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione e dispone integralmente la compensazione delle spese di giudizio, mandando alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Nota della Redazione
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