Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne inabile e decorrenza degli arretrati (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 165 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
All’orfano maggiorenne del dipendente o del pensionato, inabile a proficuo lavoro, convivente a carico del dante causa e nullatenente, spetta la pensione di reversibilità, purché tali condizioni sussistano al momento della morte del dante causa. Il requisito sanitario della assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa va accertato con riferimento a quella data e non al momento della domanda. La presentazione di una domanda qualificata come pensione indiretta in luogo della corretta istanza di reversibilità non preclude la valutazione di spettanza del trattamento per i superstiti, in assenza di alcun riscontro dell’Istituto che avrebbe consentito la regolarizzazione. Il diritto alla pensione sorge dal giorno successivo al decesso, ma, per le liquidazioni a domanda presentata oltre due anni dalla sua insorgenza, il pagamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, orfano maggiorenne di un appuntato della Guardia di Finanza titolare di pensione diretta, ha chiesto all’INPS la pensione di reversibilità del trattamento del padre, deceduto il 13 novembre 2010. Dopo il decesso del genitore, la pensione di reversibilità era stata riconosciuta e goduta dalla madre del ricorrente, sino alla sua morte dell’11 novembre 2021.

Con domanda amministrativa del 1 dicembre 2021, il ricorrente ha avanzato istanza qualificata come pensione indiretta. Non ottenuto il beneficio, ha incardinato il giudizio pensionistico chiedendo il riconoscimento del diritto con decorrenza dal decesso del padre, il pagamento degli arretrati, degli interessi legali e della rivalutazione, nonché una consulenza tecnica sul requisito sanitario. L’INPS ha contestato la mancanza del requisito sanitario e della prova della vivenza a carico, opponendo la prescrizione quinquennale dei ratei anteriori al quinquennio rispetto al deposito del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il giudizio pensionistico, osserva il Giudice, non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento amministrativo, ma l’accertamento del diritto a pensione, secondo la logica dell’impugnazione-merito. I vizi procedimentali non assumono rilievo autonomo se non incidono sull’an o sul quantum del diritto. Il Giudice delle pensioni, pertanto, non può disapplicare, neppure incidenter tantum, gli atti amministrativi illegittimi.

Su questa premessa, il Giudice affronta l’error in procedendo della domanda. La presentazione di una istanza di pensione indiretta in luogo di quella corretta di reversibilità non preclude la valutazione di spettanza del trattamento per i superstiti, tanto più in assenza di qualsiasi riscontro dell’Istituto che avrebbe potuto indurre il ricorrente ad avvedersi dell’errore e a regolarizzare l’istanza.

Il quadro normativo è dato dagli artt. 82, 86 e 194 del d.P.R. n. 1092/1973, dall’art. 8, comma 1, legge n. 222/1984 e dall’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, che ha esteso ai familiari dei pubblici dipendenti la disciplina del trattamento per i superstiti dell’assicurazione generale obbligatoria. Il requisito è la condizione oggettiva di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, determinata dall’infermità o dal difetto fisico o mentale, con esclusione di valutazioni sulle residue energie lavorative.

Il parere del Collegio Medico Legale, disposto in ottemperanza all’ordinanza istruttoria, accerta una infermità psichica di estrema gravità, aggravata dalla tossicodipendenza, presente nel 2010 e tale da rendere il ricorrente assolutamente e permanentemente inabile. Il dato è confermato dal verbale della Commissione Medica di Verifica, che ha giudicato l’interessato inabile dalla data del decesso del dante causa. La Corte ritiene così provato anche il requisito della vivenza a carico e accoglie parzialmente il ricorso.

Sulla decorrenza, il Giudice applica l’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973: il diritto sorge dal giorno successivo al decesso, ma la domanda è stata presentata ben oltre i due anni, il 1 dicembre 2021. Il diritto agli arretrati decorre quindi dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Sono riconosciuti gli interessi legali dalle singole scadenze e, se eccedente, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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