Rendiconti 2020-2024 dell’ente locale chiusi senza osservazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 411 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del controllo sui rendiconti degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis TUEL, la Sezione regionale di controllo chiude l’esame senza osservazioni quando dagli schemi di bilancio, dai questionari e dalle attestazioni dell’organo di revisione non emergono profili di criticità o irregolarità suscettibili di specifica pronuncia di accertamento o di segnalazione. La valutazione si svolge sugli aspetti presi in considerazione e nei limiti della documentazione trasmessa alla banca dati. L’assenza di rilievi non equivale a una certificazione di regolarità della gestione, ma esprime il venir meno dei presupposti per l’esercizio dei poteri di segnalazione. La pronuncia dispone altresì la trasmissione all’organo di revisione e al Sindaco.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i rendiconti degli esercizi finanziari dal 2020 al 2024 di un ente locale, con approfondimenti istruttori sugli aspetti più significativi della gestione finanziaria nel periodo considerato. L’attività rientra nei controlli previsti dall’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 e dall’art. 148-bis TUEL.

L’istruttoria ha avuto ad oggetto i questionari sui rendiconti redatti dall’organo di revisione, gli schemi di bilancio e gli altri allegati inviati alla banca dati, nonché le attestazioni del medesimo organo. Su richiesta del magistrato istruttore, la questione è stata deferita al Collegio con provvedimento del Presidente della Sezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro dei risultati di amministrazione conseguiti negli esercizi esaminati, ricavandone la composizione del risultato al 31 dicembre, con distinzione tra parte accantonata, parte vincolata, parte destinata agli investimenti e parte disponibile. I dati provengono dalla banca dati delle pubbliche amministrazioni e sono elaborati dalla Sezione.

Su questa base la Sezione verifica la situazione finanziaria complessiva dell’ente, avvalendosi dei questionari, degli schemi di bilancio, degli allegati trasmessi e delle attestazioni dell’organo di revisione. L’esame non si esaurisce nei dati contabili, ma si estende agli elementi informativi acquisiti nel corso dell’istruttoria.

Il passaggio decisivo è la constatazione che, per gli aspetti presi in considerazione, non sono emersi profili di criticità o irregolarità suscettibili di specifica pronuncia di accertamento o di segnalazione ai sensi di legge. La formula adottata delimita con precisione l’ambito del giudizio, che resta circoscritto agli aspetti esaminati e alla documentazione disponibile.

La conseguenza processuale è la chiusura dell’esame dei rendiconti per tutti gli esercizi considerati senza osservazioni, nei limiti e termini indicati in motivazione. La deliberazione dispone inoltre la trasmissione all’organo di revisione e al Sindaco, con obbligo per quest’ultimo di comunicare i contenuti della pronuncia all’organo consiliare. L’esito è dunque di nessun rilievo, non di approvazione o certificazione dei bilanci.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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