Discarico del conto giudiziale e verifica di rispondenza non più richiesta (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 94 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il giudice può pronunciare il discarico dell’agente contabile senza disporre una specifica revisione del conto quando la rispondenza dello stesso alle indicazioni già impartite dalla Corte risulti accertata in esito a pregresse verifiche. Il venir meno di tale verifica nel decreto presidenziale ex art. 145, c. 2, c.g.c. per l’anno di riferimento, unitamente all’esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, giustifica il superamento dell’analitica ricognizione, fermo restando il parametro di idoneità del conto “per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile” posto dall’art. 140, c. 2, c.g.c..
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto giudiziale reso dal cassiere di un Comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per l’esercizio finanziario 2015. Il magistrato designato all’esame del conto, con apposita relazione, ha rimesso la decisione al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., proponendo il discarico del conto.
Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni orali, ha formulato richieste conformi alla relazione del giudice designato. La questione sottoposta al Collegio concerne la necessità o meno di sottoporre il conto a specifica revisione ai fini della pronuncia di discarico.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui il conto giudiziale deve essere idoneo “per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile”, ai sensi dell’art. 140, c. 2, c.g.c. Su tale base, con pregresse sentenze-ordinanze, erano state impartite una serie di indicazioni in materia di predisposizione e presentazione dei conti di cassieri ed economi dei diversi Comprensori sanitari.
Il giudice designato ha rilevato che, con riferimento ai conti nuovamente depositati in esito a tali pronunce, l’attività di revisione via via intervenuta ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni fornite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Ha poi osservato che la verifica di tale rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale ex art. 145, c. 2, c.g.c. per l’anno 2025.
Alla luce di tale decreto e della prioritaria esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, il giudice designato ha ritenuto che l’ottimale utilizzo delle esigue risorse disponibili mal si concili con la prosecuzione di siffatta analitica verifica. Non risultando plausibili ragioni per escludere che la medesima rispondenza già accertata connoti anche il conto in esame, egli ha concluso per la non necessità di una specifica revisione ai fini del discarico.
Il Collegio ha aderito alla prospettazione del giudice designato, giudicandola condivisibile, e ha ritenuto che non sussistano condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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