Discarico dell’economo comunale per irregolarità contabile non incidente sulla gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 11 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si conclude con il discarico dell’agente contabile quando le irregolarità rilevate non abbiano inciso, nei limiti della documentazione versata in atti, sulla regolarità della gestione contabile. L’accertata irregolarità della dotazione iniziale del fondo non è di per sé ostativa al discarico, ove risulti una mera anomalia di contabilizzazione priva di riflessi sostanziali sulla gestione. Il Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 del c.g.c., valuta gli elementi forniti dall’Amministrazione e dal rappresentante del Pubblico Ministero e pronuncia il discarico quando non sussistano condizioni ostative.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale reso dall’economo di un Comune per l’esercizio finanziario 2020 rimetteva gli atti al Collegio con relazione, segnalando un’irregolarità contabile relativa al versamento della dotazione iniziale di tesoreria, pari a euro 15.000,00. Dalla verifica del mandato di pagamento e della reversale emergeva una dotazione del fondo disponibile di euro 30.000,00 a fronte di una reversale di euro 15.000,00, con una rimanenza di pari importo.
L’Amministrazione comunale eccepiva la regolarità del conto, qualificando la vicenda come mero errore di contabilizzazione e precisando che la dotazione di cassa di inizio anno era riferita alla disponibilità del bilancio comunale e non alla cassa economale, sempre rimasta pari a euro 15.000,00. Il Procuratore regionale chiedeva invece dichiararsi l’irregolarità del conto e della gestione, con conseguente non ammissione a discarico, ritenendo non esaustive le delucidazioni fornite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminati gli atti e la documentazione versata in giudizio, ha anzitutto confermato l’esistenza di un’irregolarità contabile ascrivibile alla dotazione iniziale del fondo. La verifica documentale confortava, sotto questo profilo, la segnalazione contenuta nella relazione del magistrato designato.
Il passaggio decisivo della motivazione riguarda però gli effetti di tale irregolarità. La Corte ha precisato che la stessa, sulla base e nei limiti della documentazione in atti, non ha inciso sulla regolarità della gestione contabile. L’anomalia resta dunque confinata a un profilo di contabilizzazione, senza tradursi in un pregiudizio sostanziale per il patrimonio dell’ente.
Su questa base il Collegio ha ritenuto che non sussistessero condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto. La pronuncia non è stata quindi di condanna, ma di ammissione al discarico, con assorbimento delle contestazioni del rappresentante del Pubblico Ministero in ragione dell’insufficienza degli elementi idonei a dimostrare un vulnus gestionale.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio, con esclusione di ogni pronuncia sulle spese. Il dispositivo dispone il discarico dell’agente contabile relativamente al conto giudiziale, nei termini indicati nella motivazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.