Contumacia e difetto di legitimatio ad processum nel giudizio erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 73 del 16.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di responsabilità amministrativa il patrocinio di un avvocato è obbligatorio, ai sensi dell’art. 28, comma 1 c.g.c.; pertanto la costituzione in giudizio della parte che depositi personalmente memoria e documenti è inammissibile per difetto di legitimatio ad processum e il giudice non può esaminare gli atti così depositati. La contumacia del convenuto non ritualmente costituito va rilevata anche d’ufficio. In presenza di rapporto di servizio, condotta illecita accertata e nesso causale, la responsabilità erariale è integrata anche a titolo di dolo eventuale, ove il convenuto abbia accettato il rischio di depauperare il patrimonio dell’ente. La generica deduzione di un pagamento parziale non provata da reversale non dimostra l’integrale restituzione dell’indebito, con conseguente persistenza del danno risarcibile.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio davanti alla Corte dei conti un dipendente della Provincia, già operatore informatico addetto all’elaborazione degli stipendi, chiedendone la condanna al pagamento di euro 1.900,19, oltre interessi, rivalutazione e spese. La contestazione erariale originaria riguardava un indebito di euro 43.400,19, maturato tra maggio 2014 e luglio 2018 mediante la modifica delle proprie buste paga, con inserimento di voci non spettanti (straordinario, trasferte, rimborsi spese, conguaglio per il nucleo familiare).

A fronte dell’invito a dedurre il convenuto riconosceva le proprie responsabilità e depositava undici ricevute di bonifico per complessivi euro 41.500,00 in favore dell’ente. In vista dell’udienza depositava personalmente, senza avvocato, una memoria difensiva con documentazione relativa a ulteriori tre bonifici per euro 1.900,19. Il Pubblico Ministero insisteva per la condanna integrale, contestando l’idoneità probatoria dei bonifici. Nessuno compariva per il convenuto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva d’ufficio la contumacia del convenuto, che non si è ritualmente costituito a mezzo di avvocato. Poiché nei giudizi di responsabilità amministrativa il patrocinio è obbligatorio ai sensi dell’art. 28, comma 1 c.g.c., la costituzione è inammissibile per difetto di legitimatio ad processum. Ne deriva la preclusione dell’esame della memoria e della documentazione allegata, depositata da soggetto privo della qualifica professionale e della procura richieste dagli artt. 28 c.g.c. e 182 c.p.c., quest’ultimo richiamato dall’art. 29 c.g.c.. La Corte richiama in termini la Corte dei conti, Sez. Lombardia n. 113/2023.

Nel merito, la Corte reputa sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. Il rapporto di servizio con l’ente è incontestato; le condotte in violazione dei doveri di servizio sono provate e hanno cagionato un pregiudizio economico. Il riscontro emerge dalla verifica interna protocollo n. 31421 del 9 agosto 2018, dalle stesse deduzioni difensive del convenuto — che ammette la responsabilità e dichiara di avere restituito euro 41.500,00 — e dal decreto di rinvio a giudizio del GIP per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 640, comma 2, n. 1, e 615-ter, comma 2, n. 1, cod. pen..

Quanto al danno, il residuo pregiudizio è quantificato in euro 1.900,19. In mancanza di allegazione di reversale di pagamento a firma dei competenti organi della Provincia, non vi è prova certa dell’avvenuta integrale restituzione: la sola produzione di bonifici non è sufficiente.

Sul profilo soggettivo, l’addebito è configurato a titolo di dolo eventuale, avendo il convenuto quanto meno accettato il rischio di depauperare il patrimonio dell’ente con reiterate condotte distrattive volte a procurarsi un illecito arricchimento. L’istanza della Procura è pertanto accolta.

Trattandosi di obbligazione di valore, il danno è liquidato con la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data degli indebiti prelievi fino alla pubblicazione della sentenza, e sulla somma rivalutata decorrono gli interessi legali ai sensi dell’art. 1282 cod. civ. dal deposito fino al soddisfo. Sulla parte già rimborsata spetta solo la rivalutazione fino alla data del rimborso. Le spese seguono la soccombenza, liquidate ai sensi dell’art. 31, comma 5 c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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