Aumento capitale in società in house senza parere Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 9 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione di un aumento di capitale da parte di un ente pubblico già socio non integra l’acquisizione di una partecipazione ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016, ma un semplice incremento della quota già posseduta. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti deliberativi soggetti all’esame preliminare della Corte dei conti e quelli esclusi. Ne consegue che, fuori dai casi di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni in società già esistenti, non sussiste l’obbligo di trasmissione dell’atto deliberativo. Restano salvi i poteri di scrutinio esercitabili in sede di controllo sui piani di revisione periodica.

Il Fatto

Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del Consiglio comunale con cui ha approvato l’acquisto di nuove quote di una società in house che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in esito a un aumento di capitale deliberato dalla società medesima. La società è ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale.

L’ente locale, già socio, ha sottoscritto una tranche dell’aumento di capitale, incrementando il numero di azioni possedute. Pur ritenendo la deliberazione non soggetta al parere ai sensi dell’art. 5 TUSP, l’ha comunque trasmessa richiamando la norma. La Sezione era già intervenuta su analoghe richieste relative alle precedenti tranche, pronunciando in entrambi i casi un giudizio di non luogo a deliberare.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’ambito oggettivo dell’esame preliminare disciplinato dall’art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 legge n. 118/2022. Il Collegio richiama la pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite n. 19/2022, secondo cui l’esame degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni non riguarda le operazioni di trasformazione, fusione e sottoscrizione di aumento di capitale quando non comporti l’acquisto della posizione di socio.

Il percorso argomentativo muove dall’interpretazione letterale della norma. L’aumento di capitale è richiamato solo nella parte iniziale del primo comma, per escludere l’invio alla Corte nei casi previsti da disposizione legislativa espressa; gli atti oggetto di trasmissione restano la costituzione della società e l’acquisto di partecipazioni. L’art. 4 TUSP non prende in considerazione l’aumento di capitale, limitandosi a tipizzare gli scopi perseguibili tramite l’assunzione e la gestione di partecipazioni.

La Corte valorizza il confronto con l’art. 8 TUSP, che evoca espressamente la “sottoscrizione di un aumento di capitale” solo con riferimento all’acquisto di partecipazioni in società già costituite. Il riferimento agli artt. 7 e 8 contenuto nell’art. 5, comma 3, va letto non come estensione del controllo, ma come precisazione dei parametri di verifica. L’assoggettamento all’esame preliminare trova fondamento nella clausola che impone di inviare l’atto di “acquisizione della partecipazione”, fattispecie che può essere integrata dalla sottoscrizione di un aumento di capitale.

L’assunzione della qualità di socio segna dunque la linea di confine. Quando l’ente riveste già lo status di socio, le valutazioni di conformità si tradurrebbero in mere attualizzazioni di motivazioni già espresse, riesaminabili nella sede del controllo sui piani di revisione periodica ex art. 20, comma 2, TUSP. La Sezione rileva infine che la sottoscrizione avviene in favore di una società ammessa a concordato preventivo, con possibile applicazione dell’art. 14 TUSP in tema di crisi d’impresa e divieto di soccorso finanziario. Restano salvi i poteri di scrutinio nelle ulteriori funzioni di controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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