Moltiplicatore pensionistico militari solo per chi ha titolo all’ausiliaria (Corte dei Conti Sez. II App. n. 241 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio del c.d. moltiplicatore, previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, è configurato dal legislatore in termini di alternatività rispetto all’istituto dell’ausiliaria e ne presuppone, quindi, il titolo. Il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito, unitamente alla disponibilità ad essere richiamato in servizio, costituisce condizione imprescindibile per l’accesso all’ausiliaria ai sensi dell’art. 992 cod. ordinamento militare. Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio, qualunque ne sia la causa, impedisce l’accesso a tale posizione e preclude il riconoscimento dell’incremento del montante contributivo. Il beneficio spetta invece a chi, avendo raggiunto l’età pensionabile per il grado di appartenenza, non possa materialmente transitare in ausiliaria per inidoneità psicofisica, nonché a chi, già in ausiliaria, sia divenuto successivamente inidoneo.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito, titolare di pensione di inabilità liquidata con il sistema misto, ha impugnato davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna il provvedimento di collocamento in congedo, chiedendo l’applicazione sulla pensione in godimento del beneficio del c.d. moltiplicatore. Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, con compensazione delle spese, rilevando che l’invocato beneficio non spetterebbe al personale militare escluso dall’ausiliaria in quanto dispensato dal servizio per inidoneità assoluta e permanente.
L’interessato ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 e sostenendo di rientrare nell’ambito applicativo della disposizione. Al momento del collocamento in congedo assoluto egli si sarebbe trovato nelle condizioni per accedere alla categoria dell’ausiliaria, ai sensi dell’art. 2229 cod. ordinamento militare, avendo superato i cinquantasette anni e maturato una lunga anzianità contributiva. Ha richiamato la sentenza delle Sezioni riunite n. 13/2019 e contestato la pertinenza del precedente invocato dal giudice territoriale.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha dichiarato in via pregiudiziale la contumacia dell’INPS, regolarmente citato, e ha poi respinto il gravame nel merito. Il Collegio ha ricostruito l’ambito soggettivo e oggettivo dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, chiarendo la funzione del moltiplicatore in relazione all’istituto dell’ausiliaria.
La disposizione contempla due categorie di destinatari: il personale escluso dall’applicazione dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, e il personale militare privo dei requisiti psicofisici per accedere o permanere in ausiliaria. Per il personale militare, l’art. 992 cod. ordinamento militare stabilisce che il collocamento in ausiliaria avviene esclusivamente a seguito della cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.
Il Collegio ha evidenziato che il moltiplicatore è espressamente configurato come alternativo all’ausiliaria. Ne deriva che l’interessato deve avere titolo al collocamento in ausiliaria e, dunque, essere cessato dal servizio esclusivamente per limiti di età. Chi è stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell’età pensionabile non può transitare in ausiliaria, perché privo della condizione essenziale richiesta dall’art. 992 cod. ordinamento militare. Accogliere la tesi opposta renderebbe il beneficio sostitutivo e non alternativo di un istituto non previsto per i cessati anticipatamente.
Quanto al richiamo all’art. 2229 cod. ordinamento militare, la Corte ha rilevato che i soggetti collocati in ausiliaria ai sensi del comma 6 non sono equiparati a quelli che vi transitano per raggiungimento dei limiti di età, essendo l’equiparazione circoscritta al collocamento a domanda del comma 1. Il militare in possesso di tale anzianità ha solo titolo per presentare una domanda, cui non consegue inevitabilmente il collocamento, trattandosi di facoltà del Ministero della difesa subordinata a contingenti e risorse disponibili.
Nel caso concreto, l’appellante è stato collocato in congedo ai sensi dell’art. 929, comma 1, lett. a), cod. ordinamento militare, per permanente invalidità al servizio incondizionato, prima del raggiungimento del limite di età. Il gravame è stato pertanto rigettato, con nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell’appellato.
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Nota della Redazione
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