Discarico ex legge n. 228/2012 non applicabile alle spese di giustizia penale (Cass. civ. Sez. III n. 25536 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di sospensione della riscossione e di discarico di diritto disciplinata dall’art. 1, commi 537-540, della legge n. 228 del 2012 si applica esclusivamente alle entrate di natura tributaria. Essa non si estende ai crediti di diversa origine, tra cui quelli per spese di giustizia rivenienti da procedimenti penali, come la multa irrogata con decreto penale di condanna. Il riferimento testuale al «contribuente» e la collocazione sistematica della norma circoscrivono l’ambito applicativo alla materia fiscale, con esclusione delle partite creditorie non tributarie affidate al concessionario per la riscossione. La riconducibilità delle spese di giustizia alla riscossione mediante cartella esattoriale non ne comporta l’assoggettamento alla disciplina di discarico, che richiede un’affermazione esplicita del legislatore.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ricevuto la notifica di una cartella di pagamento per oltre quarantaseimila euro, fondata su un ruolo per provvedimento di recupero crediti e relativa a un decreto penale di condanna emesso dal giudice per le indagini preliminari. Entro i termini, aveva presentato all’Agenzia delle Entrate Riscossione una dichiarazione con cui eccepiva la prescrizione o decadenza del credito, secondo la procedura della legge n. 228 del 2012. Oltre tre anni dopo, l’ufficio gli comunicò che l’istanza non era accoglibile, perché il credito iscritto a ruolo non era prescritto.
Alla successiva intimazione di pagamento il ricorrente si oppose dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., sostenendo l’errata applicazione della procedura di discarico. L’opposizione fu respinta e la Corte d’appello rigettò l’impugnazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, contestando la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 23 del 2014 e dell’art. 1, commi 537-544, della legge n. 228 del 2012.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione dell’ambito applicativo della procedura di discarico prevista dalla legge di stabilità per il 2013. Il ricorrente sosteneva che il carattere generale di quelle previsioni comprendesse tutte le somme la cui riscossione fosse affidata al concessionario, indipendentemente dalla natura del credito.
Secondo la Corte, il dato testuale è decisivo. Il reiterato riferimento al termine «contribuente» e la complessiva formulazione delle disposizioni richiamate sono chiari nel riferirsi alle sole entrate di natura tributaria. Il credito per spese di giustizia derivante da procedimento penale non è in alcun modo assimilabile alle partite creditorie contemplate dalla normativa invocata.
La Corte esamina anche il richiamo operato dalla Corte territoriale al d.lgs. n. 159 del 2015, adottato in attuazione della legge n. 23 del 2014. Tale richiamo non è letto come affermazione dell’applicabilità di una normativa sopravvenuta a una fattispecie anteriore, ma solo come conferma a posteriori della conclusione raggiunta. L’istanza di discarico era stata presentata circa sei mesi prima dell’entrata in vigore di quella disciplina.
Quanto alla tesi secondo cui ogni somma riscossa mediante procedura esattoriale sarebbe soggetta al discarico, la Corte osserva che un simile esito richiederebbe un’affermazione esplicita del legislatore, non desumibile dal solo riferimento alla figura del contribuente. Il richiamo agli artt. 223 e 224 del t.u. n. 115/2002 è opera esclusiva della difesa, non della legge n. 228 del 2012.
La Corte conforta la soluzione richiamando i propri precedenti massimati sull’ambito di applicazione della norma, tutti relativi a entrate tributarie: Cass. n. 13501 del 2025, Cass. n. 30841 del 2024, Cass. n. 10939 del 2024 e Cass. n. 28354 del 2019. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.