Indennità una tantum e prescrizione decennale per il personale non di ruolo (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 204 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’indennità una tantum prevista dall’art. 42, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 e dall’art. 8, quinto comma, della legge n. 813/1961 è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale, in assenza di disposizioni speciali che dispongano diversamente. Il termine decorre dalla cessazione dal servizio o, se successiva, dal raggiungimento del limite di età, poiché solo in tali momenti si verifica la condizione cui la legge subordina il sorgere del diritto. La circostanza che il trattamento pensionistico non spetti e che il dipendente abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo non incide sulla decorrenza della prescrizione, ma attiene al merito della pretesa. Il trasferimento della contribuzione dalla gestione pubblica all’Assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell’art. 1 della legge n. 322/1958 non determina una sospensione del termine prescrizionale.
Il Fatto
Una docente di educazione tecnica, non di ruolo, ha prestato servizio come supplente presso vari istituti statali per periodi saltuari, tutti inferiori all’anno. Raggiunta l’età pensionabile, ha presentato all’INPS domanda di pensione, che è stata respinta. Ha poi chiesto la liquidazione dell’indennità una tantum prevista dall’art. 42 del d.P.R. n. 1092/1973 in favore dei dipendenti cui non spetti la pensione e che abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.
La domanda e il successivo ricorso amministrativo sono rimasti senza esito. La docente ha quindi adito la Corte dei conti per l’accertamento del diritto e la condanna dell’INPS. L’Istituto si è costituito eccependo la prescrizione, quinquennale e decennale, e contestando nel merito la spettanza dell’indennità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per prima l’eccezione di prescrizione, avendone riconosciuto il carattere preliminare. La costituzione dell’INPS, depositata tramite PEC consegnata in data 15.11.2024, è tempestiva rispetto all’udienza di discussione del 26.11.2024, perché effettuata entro il termine di dieci giorni previsto dall’art. 156 c.g.c., che richiama la disciplina dell’art. 416 c.p.c.
Nel merito l’eccezione è fondata. La ricorrente, premesso di non aver maturato diritto a pensione, ha chiesto l’indennità solo in un momento successivo alla cessazione dal servizio. Il diritto sorge in favore del personale cui non spetti la pensione normale ai sensi dei primi due commi dell’art. 42, ossia del dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio senza aver compiuto quindici anni di servizio effettivo, ovvero nei casi di dimissioni, decadenza, destituzione e in ogni altro caso di cessazione senza aver compiuto venti anni di servizio effettivo.
La Corte rileva che tali condizioni non erano presenti in capo alla ricorrente né al momento della cessazione dal servizio né a quello del raggiungimento del limite di età, fissato dall’art. 4 del d.P.R. n. 1092/1973 a sessantacinque anni o a settanta ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 282/1991. In assenza di disposizioni speciali, il diritto è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale, ampiamente decorso all’atto della domanda.
Il diritto è pertanto estinto per prescrizione, non risultando atti interruttivi. La Corte osserva altresì che nel 2023 il MIUR ha costituito in favore della ricorrente la posizione assicurativa presso l’INPS mediante versamento dei contributi a carico dello Stato ai sensi dell’art. 1 della legge n. 322/1958, sul presupposto della cessazione dal servizio senza diritto a pensione e senza indennità sostitutiva. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura della causa e delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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