Obbligo di resa del conto escluso per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 213 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo al consegnatario di beni degli enti locali, un obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non abbia ad oggetto beni mobili o materie per le quali sussista il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. La qualificazione del prospetto secondo il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996 non è sufficiente a fondare l’obbligo, che resta ancorato alla natura dei beni gestiti. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il difetto dell’obbligo di resa opera sul piano processuale, precludendo l’esame del merito contabile.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile, qualificato come consegnatario di beni di un ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2022. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, relativo al conto della gestione del consegnatario di beni di province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta al giudice contabile attiene dunque alla stessa configurabilità, in capo all’agente, dell’obbligo di rendere il conto giudiziale.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione formale del prospetto. Il conto è riconducibile al modello contabile del consegnatario di beni degli enti locali e, come tale, è presentato secondo lo schema del D.P.R. n. 194/1996.
Tale inquadramento formale, tuttavia, non è decisivo. La Corte rileva che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL).
È su questo piano che si radica il principio. L’obbligo di resa del conto giudiziale presuppone la sussistenza del debito di custodia; in sua assenza, l’obbligo non può essere affermato in virtù della sola qualificazione del prospetto come conto del consegnatario.
La Sezione dichiara di aderire a un indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile, richiamando proprie precedenti pronunce e decisioni di altre Sezioni regionali, tutte convergenti nel ritenere non configurabile, per i beni suddetti, l’obbligo di resa del conto.
Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio nulla dispone per le spese, in ragione del tipo di pronuncia adottato. La decisione è resa in camera di consiglio e depositata in Segreteria.
Nota della Redazione
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