Nessun obbligo di conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 94 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contabilità pubblica, l’obbligo di resa del conto giudiziale da parte dei consegnatari di beni mobili degli Enti locali sussiste solo quando ricorra un effettivo debito di custodia, identificato dalla gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, e con un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Il discrimine tra consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile ed obbligato alla resa, e consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato, risiede esclusivamente nella natura della gestione e non nella mera assegnazione dei beni. I beni mobili eterogenei, anche a carattere durevole, destinati all’uso delle articolazioni funzionali dell’Ente e assoggettati a mera sorveglianza sul corretto utilizzo, restano estranei all’obbligo di resa del conto giudiziale.

Il Fatto

Il giudizio di conto, iscritto al registro di Segreteria e relativo all’esercizio finanziario 2022, ha ad oggetto la posizione del consegnatario di beni mobili di pertinenza di un Comune, che ha presentato il conto giudiziale con riguardo al presunto debito di custodia sui beni medesimi.

Nella relazione del Magistrato istruttore viene messa in dubbio la qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente che ha presentato il conto, ravvisandosi invece un mero debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate nel corso del giudizio, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore ha esposto il contenuto della relazione di deferimento e il Pubblico Ministero ha concordato, instando per l’improcedibilità e la restituzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali il consegnatario abbia debito di custodia. Si tratta, più propriamente, di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente locale.

Su tali beni grava un mero debito di vigilanza; essi appaiono quindi esclusi dall’obbligo di resa del conto giudiziale, alla luce di canoni consolidati nella pluriennale giurisprudenza contabile, richiamata dal Collegio. Il criterio distintivo tra le due posizioni soggettive viene individuato nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali: solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando un incremento o decremento degli oggetti ricevuti, configurano l’obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione, soggettiva ed oggettiva, di un effettivo debito di custodia. Ne è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente individuati dall’Ente e alimentato da acquisizioni in stock di beni destinati a ricostituire le scorte funzionali delle articolazioni dell’Amministrazione.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura, al contrario, in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio. Nel caso in esame non è possibile individuare nel conto i beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia, per la natura eterogenea degli stessi e per l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino.

Il Collegio ritiene pertanto che non sussista l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale, configurandosi unicamente un obbligo di vigilanza. Dichiara di conseguenza improcedibile il giudizio e dispone la restituzione del conto all’Amministrazione, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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