Irregolarità dell’ente per omissione relazione dell’organo di controllo nel discarico del tesoriere (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 36 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto relativo all’ultima gestione dell’agente contabile, che comprenda partite di precedenti gestioni, l’art. 147, comma 3, lett. b), cod. giust. cont. impone la fissazione dell’udienza, adempimento di carattere sostanziale volto alla presa d’atto formale della chiusura della gestione, nell’interesse dell’amministrazione e dell’agente. La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, cod. giust. cont. costituisce irregolarità riferibile all’Amministrazione e non all’agente contabile, e non ne preclude il discarico. La mancata sottoscrizione del conto non integra irregolarità rilevante quando la sua riferibilità all’agente risulti certa anche da atti o comportamenti successivi.

Il Fatto

La controversia riguarda il giudizio di conto sul rendiconto reso dal tesoriere comunale di un ente locale, relativo al periodo di gestione 1° gennaio – 31 dicembre 2019 e depositato nell’agosto 2020. Il conto, redatto sul prescritto schema e parificato con le scritture contabili dell’ente, non reca la sottoscrizione dell’istituto tesoriere. Nel corso della gestione si era verificato un passaggio di consegne tra il tesoriere uscente e quello subentrante, con verbale di passaggio di gestione acquisito agli atti.

Il magistrato istruttore, rilevata la necessità di sottoporre a giudizio il conto in quanto ultima gestione dell’agente comprendente partite di precedenti gestioni, ne ha chiesto la trattazione ai sensi della normativa sul giudizio di conto. L’agente contabile ha depositato memoria chiedendo la valutazione positiva del conto, escludendo che l’omessa relazione dell’organo di controllo interno ne comportasse l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’art. 147, comma 3, lett. b), cod. giust. cont., che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili quando comprendano partite di precedenti gestioni e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti. La Corte qualifica l’adempimento come di carattere sostanziale, finalizzato alla presa d’atto formale della chiusura della gestione, tanto nell’interesse dell’amministrazione quanto in quello dell’agente, che in tal modo si libera definitivamente dalle responsabilità connesse.

Ciò premesso, il Collegio ravvisa i presupposti per il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, cod. giust. cont., non emergendo irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile e risultando idoneo il verbale di passaggio di consegne in favore del subentrante, redatto nel rispetto delle previsioni dell’art. 26 d.P.R. n. 254/2002.

La Corte esclude che la mancata sottoscrizione del conto configuri irregolarità rilevante. Quando la riferibilità del rendiconto all’agente contabile non sia in alcun modo incerta, anche in forza di atti o comportamenti successivi, come la documentazione acquisita in atti e allegata dall’agente costituitosi, il conto resta imputabile al suo autore. Sul punto il Collegio richiama un proprio precedente di sezione.

Specularmente, la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, cod. giust. cont. è riferibile all’Amministrazione e non all’agente contabile, come da orientamento già espresso dalla stessa Sezione. Quanto al contenuto della relazione, il Collegio richiama la propria precedente ordinanza, che ne descrive l’oggetto: regolarità formale del conto, corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili e con le risultanze del conto, tipologia delle entrate e delle uscite, versamenti in tesoreria e ogni evenienza idonea ad alterare l’assetto contabile.

Non sussistendo irregolarità addebitabili all’agente e risultando il conto regolare, il Collegio lo approva con discarico dell’agente e accertamento delle rimanenze finali, demandando agli organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge per il futuro. Nulla sulle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e del discarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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