Parere revisori non dovuto sul regolamento dell’avvocatura comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 17 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensi ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014, convertito nella l. n. 114/2014, non occorre acquisire sulla proposta di regolamento riguardante l’avvocatura comunale il parere preventivo del collegio di revisione contabile dell’ente locale, analogamente a quanto accade per il contratto decentrato integrativo su base annua. Le due fonti di regolazione sono diverse, ciascuna con il proprio tracciato normativo di formazione della fattispecie: il regolamento, atto di auto-organizzazione intestato alla giunta, e il contratto collettivo di secondo livello, regola pattizia. L’obbligo di parere preventivo dell’organo di revisione è previsto dall’art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001 solo con riferimento al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con le norme inderogabili di legge. Nessuna norma impone invece quel parere sulla proposta di delibera di giunta che approva il regolamento dell’avvocatura civica.
Il Fatto
Il Comune di Sesto San Giovanni ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sul tema dei compensi professionali dell’avvocatura comunale. Il quesito riguarda l’iter di perfezionamento degli atti che regolano la materia e che costituiscono il presupposto per l’erogazione dei compensi ai legali interni dell’ente.
Il Sindaco ha chiesto se, a fronte della regolazione dei compensi anche in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa — presupposto indefettibile per la maturazione di somme da configurare nel c.d. “fondo salario accessorio” — occorra acquisire sulla proposta di regolamento il parere preventivo del collegio di revisione contabile dell’ente, analogamente a quanto accade per il contratto decentrato integrativo su base annua.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto i requisiti di ammissibilità. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è legittima, essendo formulata dal Sindaco, investito del potere di rappresentanza dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL. Sotto il profilo oggettivo il quesito attiene alla materia della contabilità pubblica, poiché incide sul corretto perfezionamento degli atti regolatori di una voce di spesa del trattamento accessorio, presidiata dall’obiettivo di contenimento del costo del lavoro. Il quesito presenta i caratteri della generalità e astrattezza e non intercetta funzioni giurisdizionali.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’impianto dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014. Alla fonte primaria spetta la statuizione delle condizioni di legittimità degli stanziamenti e degli impegni di bilancio; con la tecnica del rinvio, al regolamento e alla contrattazione collettiva sono demandati i criteri di determinazione della misura, della ripartizione e delle modalità di erogazione del trattamento accessorio. Sono fonti con iter di formazione distinti, che si differenziano proprio per il ruolo dell’organo di revisione, in termini di obbligatorietà o meno del parere preventivo.
Quanto al regolamento, l’avvocatura comunale è un ufficio dell’ente in senso tecnico e la sua adozione rientra nella sfera di auto-regolamentazione dell’organo esecutivo, espressione del potere di macro-organizzazione degli uffici di cui all’art. 48, comma 3, del TUEL. Non si rinviene una norma che preveda il preventivo parere dei revisori sulla proposta di delibera di giunta. L’art. 239 del TUEL tipizza sette ipotesi di pareri obbligatori, espressione della collaborazione con l’organo consiliare; nessuna riguarda l’atto in esame. Il comma 6 consente all’ente di ampliare le funzioni del revisore mediante previsione statutaria, ma il Comune non si è avvalso di tale facoltà.
Quanto alla contrattazione integrativa, l’art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001 configura in capo al collegio dei revisori un controllo di tipo economico-finanziario, a presidio del corretto utilizzo delle risorse e degli equilibri di finanza pubblica. La sanzione prevista dall’art. 40, comma 3-quinquies, con la nullità delle clausole e la loro sostituzione automatica, conferma che un controllo successivo su accordi già sottoscritti frustrerebbe la finalità preventiva della funzione. Tale assetto non è però trasponibile al regolamento, che resta atto di autonomia dell’organo di gestione.
La Sezione ammette che l’ente possa adottare un regolamento che, recependo la regola negoziale, richieda la previa sottoscrizione di un contratto decentrato — con il doveroso intervento del revisore ai sensi dell’art. 40-bis — ovvero deliberare, insieme al regolamento, l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo. In tali ipotesi il parere resta però riferito alla contrattazione, non alla proposta di regolamento.
Nota della Redazione
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