RIA regionale e riflessi pensionistici: no all’estensione della sentenza n. 4/2024 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 45 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina statale che aveva bloccato la maturazione della retribuzione individuale di anzianità non è invocabile dai dipendenti regionali in quiescenza per ottenere direttamente la riliquidazione del trattamento pensionistico. La maggiorazione a titolo di RIA costituisce un emolumento retributivo che deve essere previamente riconosciuto sul rapporto di servizio, con provvedimento dell’amministrazione di appartenenza o pronuncia definitiva del giudice del lavoro. In difetto di tale accertamento, la pretesa non può transitare nella base pensionabile. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti quando l’oggetto della domanda sia la sola prestazione pensionistica, senza incidenza sul rapporto di servizio.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti della Regione Siciliana in servizio negli anni 1991, 1992 e 1993 e successivamente posti in quiescenza, hanno chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico. La pretesa si fonda sul ricalcolo della base pensionabile con inclusione delle maggiorazioni della RIA relative al triennio 1991-1993, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 e della pronuncia del Consiglio di Stato n. 7445 del 2024. Secondo la prospettazione attorea, il blocco dell’anzianità di servizio avrebbe penalizzato i pensionati regionali su un doppio versante: scatti biennali e base pensionabile. Dopo la diffida rimasta senza esito, i ricorrenti hanno adito la Corte dei conti per il riconoscimento delle differenze maturate negli ultimi cinque anni.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione contabile. Richiamando il criterio del petitum sostanziale e della causa petendi, la Corte osserva che la domanda attiene alla sola prestazione pensionistica e alla sua quantificazione. Anche quando si invoca una migliore retribuzione rispetto a quella posta a base della liquidazione, senza incidere sul rapporto di servizio, la giurisdizione appartiene alla Corte dei conti.
È respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Fondo Pensioni Sicilia. Il d.P.R. Sicilia 23 dicembre 2009, n. 14, come modificato dal d.P.R. 13 novembre 2019, n. 22, attribuisce al Fondo la gestione amministrativa e contabile dei trattamenti di pensione. Sia l’Amministrazione regionale, titolare del rapporto di lavoro, sia il Fondo, ente gestore del rapporto previdenziale, sono pertanto legittimati.
Quanto alle eccezioni di inammissibilità per violazione dell’art. 152, comma 1, lett. d) ed e) c.g.c., il giudice applica il criterio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., e affronta direttamente il merito.
Nel merito il ricorso è respinto. La Corte richiama un orientamento uniforme, formatosi anche nelle Sezioni giurisdizionali per la Sardegna e la Calabria. La sentenza della Consulta riguarda l’illegittimità costituzionale di una disposizione rivolta a uno specifico comparto di dipendenti statali e non esprime un principio erga omnes invocabile dagli ex impiegati regionali. La disciplina regionale della RIA, adottata nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva di cui all’art. 14, comma 1, lett. q), dello Statuto, è simile ma autonoma rispetto a quella statale.
Decisivo è il rilievo assorbente: la maggiorazione per RIA deve essere previamente riconosciuta sul versante retributivo. Solo dopo tale accertamento l’emolumento può transitare nella base pensionabile e dar luogo al ricalcolo dell’assegno di quiescenza. Manca nella specie un provvedimento formale dell’amministrazione o una pronuncia definitiva del giudice del lavoro che abbia cristallizzato il diritto alla corresponsione dell’emolumento. La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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