Conto del consegnatario di beni comunali e improcedibilità del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 127 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile degli enti locali, un obbligo di resa del conto giudiziale per i beni mobili e le materie che egli non abbia in debito di custodia. Il conto del consegnatario di beni comunali, modellato sul prospetto di cui al d.P.R. n. 194/1996, presuppone la custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL. In difetto di tale presupposto, il giudizio di conto è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’ente locale interessato.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, relativo all’esercizio finanziario 2020 e depositato in data 07.06.2021. Il conto è qualificato come conto del consegnatario e consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, modello contabile concernente la gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto. La questione che il giudice contabile è chiamato a risolvere attiene dunque alla configurabilità, in capo all’agente, di un obbligo di resa del conto giudiziale per la tipologia di beni oggetto della gestione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del rapporto sottostante. La gestione che forma oggetto del conto giudiziale in esame non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, espressamente applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL.

La Corte richiama la pacifica giurisprudenza contabile che, con riguardo a tali beni, esclude la configurabilità di un obbligo di resa del conto giudiziale. Nel provvedimento sono citate, tra le tante, la decisione della medesima Sezione n. 217/2018, le pronunce della Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, della Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, della Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e della Sez. Calabria n. 323/2013.

Da tale orientamento la Sezione fa discendere l’improcedibilità del giudizio in epigrafe, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia resta sul piano processuale: nessuna statuizione nel merito della gestione e nessuna condanna.

Sul governo delle spese la Corte non adotta alcuna regolamentazione, in ragione della natura in rito del provvedimento. Le spese sono pertanto dichiarate nulle.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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