Disconoscimento di copia fotografica e fideiussione: onere di tempestività (Cass. civ. Sez. III n. 14713 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura privata, il disconoscimento della sua conformità all’originale, previsto dall’art. 2719 cod. civ., e il disconoscimento della sottoscrizione, disciplinato dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., sono accomunati dal medesimo onere di tempestività. Il disconoscimento deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il termine di cui all’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. L’eccezione di tardività del disconoscimento non è rilevabile d’ufficio ma deve essere proposta dalla parte che ha prodotto la scrittura, e il termine per sollevarla decorre dal primo atto successivo alla effettiva presentazione dell’istanza di disconoscimento, non dalla comparsa di costituzione e risposta.
Il Fatto
La società creditrice, allegando di aver concesso un finanziamento di un milione di euro a una società debitrice, garantito da fideiussione, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice e dei fideiussori, per l’esposizione residua di poco inferiore a mezzo milione di euro. Il Tribunale ha emesso il decreto, cui i fideiussori hanno proposto opposizione, disconoscendo il finanziamento e la fideiussione.
Il Tribunale ha ritenuto il disconoscimento tardivo e ha rigettato l’opposizione. La Corte d’Appello ha confermato, ravvisando la tardività anche del disconoscimento della conformità della copia all’originale. I fideiussori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti hanno censurato l’applicazione degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. all’ipotesi di disconoscimento di una copia fotostatica, sostenendo che l’art. 2719 cod. civ. non richiami quel regime. La Corte ha giudicato il motivo infondato, rilevando che le due ipotesi sono state sempre accomunate e che per entrambe si richiede il rispetto di termini perentori.
Il Collegio ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in caso di produzione di una copia fotografica o di altra riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. Sono citati Cass. n. 15676 del 2020, Cass. n. 13425 del 2014 e Cass. n. 11896 del 2020. La Corte d’Appello, ha osservato, ha fatto piena e corretta applicazione di tale principio.
Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto che l’eccezione di tardività del disconoscimento, non rilevabile d’ufficio, soggiacerebbe alle decadenze dell’art. 167 cod. proc. civ. e andrebbe sollevata nella comparsa di risposta. La censura è stata dichiarata inammissibile perché non correlata alla ratio decidendi: la Corte d’Appello ha individuato il primo momento utile non nella comparsa di costituzione, ma nel primo atto successivo alla effettiva presentazione dell’istanza di disconoscimento.
Con il terzo motivo i ricorrenti hanno lamentato che la prova del finanziamento e della fideiussione sia stata fondata su documenti contestati nella loro autenticità, in violazione delle norme sull’acquisizione delle prove. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, spettando al giudice del merito la scelta tra i mezzi di prova ritenuti più utili alla ricostruzione della fattispecie.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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