Costituzione posizione assicurativa e non ricongiunzione per il pubblico dipendente cessato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16022 del 15.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Al pubblico dipendente o militare che cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione per mancanza della prescritta anzianità si applica la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, ai sensi dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092/1973, e non l’istituto della ricongiunzione di cui all’art. 2 della legge n. 29/1979. I contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti alla gestione ordinaria senza interessi, secondo l’art. 125 del d.P.R. n. 1092/1973. L’ipotesi eccettuativa dell’art. 126, lett. b), d.P.R. n. 1092/1973 opera solo quando il nuovo rapporto di lavoro subordinato sia di pubblico impiego, e non quando il lavoratore scelga liberamente un impiego privato presso una distinta gestione previdenziale.

Il Fatto

Il lavoratore, già militare in servizio presso l’Aeronautica Militare e iscritto al Fondo previdenziale Inpdap, era transitato a un impiego privato presso una compagnia di navigazione aerea, con iscrizione al Fondo Volo dell’Inps. Aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, con detrazione degli interessi sulla contribuzione versata presso la gestione di provenienza e da ricongiungere ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 29/1979, ponendoli a carico della gestione Inpdap e riducendo così la somma da corrispondere per la ricongiunzione.

Il Tribunale di Venezia aveva accolto la domanda. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 643/2021, aveva invece accolto il gravame dell’Inps, ritenendo applicabile non la ricongiunzione ma la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con trasferimento dei contributi al Fondo Volo ma senza accollo degli interessi, rimasti a carico del lavoratore. Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., consistente nel passaggio della provvista contributiva dall’AGO al Fondo Volo. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., assumendo l’erroneità dell’individuazione dell’istituto applicabile. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, giudicandoli infondati.

Il Collegio ha dato continuità ai principi affermati da Cass. ord. n. 20522/2019, richiamata anche da Cass. nn. 17611/2020, 14881/2020 e 29820/2022. Ha rilevato che l’art. 124 del d.P.R. n. 1092/1973 costituisce normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla legge n. 29/1979. Tale disposizione prevede che, quando il dipendente civile o il militare in servizio permanente cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità, si faccia luogo alla costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps per il periodo di servizio prestato.

In presenza delle condizioni di legge, la posizione assicurativa si costituisce ope legis e i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti alla gestione Inps – Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e non presso altri Fondi. L’art. 125 del d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce che i contributi da versare sono determinati senza interessi, in base alle retribuzioni pensionabili del periodo di riferimento. È proprio questa diversa disciplina sugli interessi, rispetto alla ricongiunzione, a originare il contenzioso.

Le disposizioni risultano vigenti all’epoca dei fatti, essendo state abrogate espressamente solo con l’art. 12, undecies, della legge n. 122/2010, a seguito della quale il trasferimento è divenuto di regola oneroso. Al momento della domanda, anteriore al 2010, il lavoratore aveva già cessato il servizio senza maturare il diritto a pensione nella gestione di provenienza. Non ricorreva l’ipotesi eccettuativa dell’art. 126, lett. b), d.P.R. n. 1092/1973: una corretta interpretazione impone di riferirla alla costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego, poiché la norma definisce “servizio” il nuovo rapporto. Nel caso di specie il transito dal Fondo Inpdap al Fondo Volo derivò da una libera scelta del lavoratore di lasciare l’Aeronautica Militare per una compagnia privata.

Il decorso del tempo tra domanda e riscontro dell’Inps resta infine del tutto neutro ai fini dell’applicazione dell’art. 5 della legge n. 29/1979, potendo un eventuale ritardo dar luogo ad altre forme di tutela. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la complessità della materia e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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