Disconoscimento di copie fotostatiche e onere di riproposizione delle istanze istruttorie (Cass. civ. Sez. II n. 7954 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento delle copie fotografiche o fotostatiche non autenticate, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., opera tanto con riguardo alla conformità all’originale quanto all’autenticità della scrittura o della sottoscrizione, ed è disciplinato dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. La copia non autenticata si ha per riconosciuta se la parte non la disconosce in modo specifico e inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Il disconoscimento non richiede forma vincolata, ma deve avere i caratteri della specificità e determinatezza; la valutazione sulla idoneità della forma utilizzata costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. Le istanze istruttorie non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado devono reputarsi rinunciate.
Il Fatto
Una società in accomandita semplice otteneva dal Tribunale decreti ingiuntivi con cui veniva intimato a una società a responsabilità limitata il pagamento di importi per fatture emesse a fronte di attività di promozione aziendale presso punti vendita. I decreti venivano opposti e le opposizioni rigettate in primo grado.
La Corte d’Appello de L’Aquila, in riforma, rigettava le domande iniziali della società creditrice, rilevando che non vi era prova della conclusione dei contratti posti a fondamento dei crediti azionati. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi; la controparte resisteva con controricorso e la ricorrente depositava memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la ritenuta validità del disconoscimento delle copie dei rapportini, sul presupposto che la controparte non avesse contestato in modo specifico lo svolgimento dell’attività nei giorni e nei luoghi indicati. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata dava conto di una contestazione radicale dell’esistenza dei rapporti contrattuali e del disconoscimento sia della conformità delle copie agli originali sia della riferibilità delle copie alla controparte, precisando che gli originali non erano mai stati prodotti.
Richiamando la Sez. 2 n. 19850 del 18.07.2024, il Collegio ha ribadito che l’art. 2719 cod. civ. si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia all’originale quanto a quello dell’autenticità di scrittura o sottoscrizione, con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta se non disconosciuta in modo specifico e inequivoco. Ha inoltre osservato, in linea con la Sez. 1 ord. n. 18491 dell’08.07.2024, che il disconoscimento non richiede forma vincolata e che la valutazione sulla idoneità della forma utilizzata, risolvendosi in un giudizio di fatto, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. La censura della ricorrente si appuntava dunque su un dato irrilevante.
Il secondo motivo lamentava che la Corte d’Appello avesse trascurato le richieste istruttorie formulate in primo grado. Il motivo è stato dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo: la ricorrente non deduceva di aver riproposto le istanze in sede di precisazione delle conclusioni, il che basta a giustificare la mancata pronuncia alla luce del principio della loro rinuncia (Sez. 3 ord. n. 16420 del 09.06.2023); né individuava istanze specificamente formulate davanti al giudice del gravame, rimettendo alla Corte di legittimità l’esame di pagine intere dell’atto di costituzione, in contrasto con il principio della Sez. 2 sent. n. 5812 del 23.03.2016.
Il terzo e il quinto motivo, articolati ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sono stati parimenti dichiarati inammissibili: il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e del quando della sua discussione processuale e della sua decisività, secondo la Sez. Un. n. 8053 del 07.04.2014. Nel caso concreto la ricorrente non lamentava l’omesso esame di fatti, ma riproponeva doglianze istruttorie già dichiarate inammissibili e contrapponeva un diverso apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali a quello del giudice di merito, il quale soltanto può scegliere le prove ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di chiarezza dei motivi, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., in quanto caratterizzato da una commistione inestricabile di elementi di fatto, riscontri istruttori, interpretazioni soggettive e frammenti di motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi importi per compensi, esborsi e rimborso forfettario delle spese generali, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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