Responsabilità solidale delle consorziate verso il subappaltatore nell’appalto pubblico (Cass. civ. Sez. I n. 12133 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, l’art. 13, comma 2, legge n. 109/1994, applicabile ratione temporis, prevede che l’offerta dei concorrenti consorziati o associati determini la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Tale responsabilità presuppone una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o consorzi in associazione temporanea e si estende alle obbligazioni nascenti dal contratto di subappalto. Ove il consorzio di cooperative partecipi alla gara in R.T.I. e nomini una consorziata esecutrice dei lavori, l’offerta è direttamente riferibile alla consorziata stessa, che risponde in solido verso i terzi. La regola speciale in materia di lavori pubblici prevale sulla disciplina del modello societario di capitali adottato, la cui deroga consortile non può tuttavia stravolgere i principi inderogabili del tipo.
Il Fatto
Una società cooperativa, consorziata in un consorzio di cooperative di produzione e lavoro, veniva convenuta in giudizio, insieme ad altre imprese, dal subappaltatore di un appalto pubblico relativo alla ristrutturazione di uno svincolo autostradale. Il decreto ingiuntivo ottenuto dalla subappaltatrice per il corrispettivo dei lavori di segnaletica verticale veniva opposto dalle imprese consorziate.
Il Tribunale revocava il decreto nei confronti di alcune opponenti e condannava le stesse al pagamento di una somma ridotta, ritenendo configurabile, in capo ai membri della società consortile, la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte da quest’ultima. La Corte d’appello confermava la decisione. La consorziata proponeva ricorso per cassazione, contestando il difetto di legittimazione passiva e la violazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la disciplina civilistica dei consorzi. L’art. 2615, secondo comma, cod. civ. dispone che per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. Il consorzio, pur privo di personalità giuridica, costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e opera come mandatario dei consorziati, senza che sia necessaria la spendita del nome del singolo.
Su questo punto la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità solidale tra consorzio e consorziato non richiede la spendita del nome, essendo sufficiente che l’obbligazione sia assunta nell’interesse del consorziato. Si tratta di una responsabilità per debito altrui, nella quale il debito vero e proprio è solo quello del consorziato.
Il passaggio decisivo riguarda però la normativa speciale sui lavori pubblici. La legge n. 109/1994, applicabile ratione temporis, ammetteva i consorzi fra società cooperative a partecipare alle procedure di affidamento. L’art. 13, comma 2, stabiliva che l’offerta dei concorrenti consorziati determina la loro responsabilità solidale verso l’Amministrazione, le imprese subappaltanti e i fornitori. La Corte chiarisce che la solidarietà passiva presuppone una fattispecie di partecipazione in associazione temporanea, con offerta formulata da un mandatario o capogruppo, ed è funzionale a rafforzare la tutela dei terzi in caso di inadempimento o fallimento dell’impresa mandataria.
Nel caso concreto, il consorzio faceva parte di un’associazione temporanea di imprese aggiudicataria dell’appalto e la consorziata era stata indicata come esecutrice dei lavori, oltre a essere socia della società consortile costituita per l’esecuzione. Ne deriva che l’offerta presentata dal consorzio in R.T.I. era direttamente riferibile alla consorziata, la quale doveva solidalmente rispondere verso i terzi. La deroga consortile al modello societario di capitali trova qui fondamento nella norma speciale, con la precisazione che essa non può stravolgere i principi inderogabili del tipo adottato.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile. La censura non coglie la ratio decidendi: la Corte d’appello ha respinto il motivo di gravame rilevando che la pretesa creditoria era fondata sulla responsabilità solidale delle imprese consorziate, cosicché il Tribunale non aveva introdotto alcuna questione d’ufficio idonea a vulnerare il contraddittorio. Il ricorso viene quindi respinto.
Nota della Redazione
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