Disconoscimento della firma nel processo tributario e obbligo di verificazione (Cass. civ. Sez. V n. 23825 del 25.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, per il rinvio operato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, trova applicazione l’istituto del disconoscimento della scrittura privata di cui all’art. 214 cod. proc. civ. e seguenti. Il disconoscimento consiste in una negazione formale e inequivoca della propria sottoscrizione e non richiede la proposizione della querela di falso, rispetto alla quale è alternativo. Proposto ritualmente il disconoscimento, il giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni; ove la parte che intenda avvalersi della scrittura non proponga l’istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ., il documento resta privo di qualsiasi efficacia probatoria. La responsabilità solidale del soggetto che ha agito in nome e per conto dell’associazione ex art. 38 cod. civ. non è assoluta, ma presuppone il concreto svolgimento di attività negoziale per l’associazione.

Il Fatto

Con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, l’Ufficio contestava a un’associazione sportiva dilettantistica e, quale corresponsabile solidale ex art. 38 cod. civ., al contribuente, l’omesso versamento di IRES, IRAP e IVA, per violazione della disciplina agevolativa riservata agli enti non commerciali e superamento dei relativi limiti.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Frosinone, disconoscendo le sottoscrizioni a lui apparentemente riconducibili salvo quella in calce all’atto costitutivo, e prospettando che ogni attività gestoria e bancaria fosse stata posta in essere da terzi. Il ricorso era accolto in primo grado. La CTR del Lazio – Latina riformava la decisione, ritenendo fondato l’appello dell’Ufficio. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia depositava solo un foglio di costituzione, restando mera intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il terzo e il quarto motivo, che rivestono valore pregiudiziale rispetto agli altri, e li ritiene fondati. In via preliminare afferma la tempestività del ricorso, in applicazione del combinato disposto dell’art. 327 cod. proc. civ. e dell’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, convertito con l. n. 136/2018, che aveva sospeso per nove mesi i termini di impugnazione delle pronunce definibili.

Nel merito, la motivazione della sentenza impugnata è giudicata gravemente contraddittoria. La CTR, da un lato, non attribuiva al contribuente le sottoscrizioni sui documenti contabili e societari, ma ne deduceva comunque la responsabilità dal ruolo di legale rappresentante risultante dal Registro delle Imprese; riteneva singolare l’omessa proposizione della querela di falso e valorizzava documentazione non specificata contenuta nell’Anagrafe tributaria, senza esaminare la verificazione proposta dall’Ufficio.

La Corte corregge tale impostazione. Il disconoscimento ex art. 214 cod. proc. civ. è alternativo alla querela di falso e non ne presuppone la proposizione: esso consiste nella mera negazione formale della propria scrittura, purché compiuta in modo inequivoco e non generico, secondo il principio già espresso da Sez. V, ord. n. 17313 del 17.06.2021. Verificazione e querela di falso restano istituti strutturalmente e funzionalmente distinti, come chiarito da Sez. III, sent. n. 2152 del 29.01.2021.

La sentenza d’appello incorre in un ulteriore error in procedendo laddove omette di affrontare l’istanza di verificazione dell’Ufficio. L’art. 216 cod. proc. civ. impone alla parte che voglia avvalersi della scrittura disconosciuta di chiederne la verificazione: in mancanza, il giudice non può tenerne conto, e il documento è privo di qualsiasi efficacia probatoria, come affermato da Sez. II, ord. n. 3602 del 08.02.2024 e Sez. III, ord. n. 36293 del 28.12.2023. Il Collegio dà continuità a Sez. V, ord. n. 13333 del 17.05.2019, che già riconosceva l’applicabilità dell’istituto nel processo tributario.

La Corte rileva infine che l’impostazione dei giudici d’appello finisce per escludere la prova contraria in capo al soggetto formalmente riconducibile alla rappresentanza dell’associazione, mentre la responsabilità ex art. 38 cod. civ. non è forma di responsabilità assoluta e richiede il concreto svolgimento di attività negoziale per l’associazione, secondo Sez. I, ord. n. 10490 del 18.04.2024. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Latina, in diversa composizione, per nuovo esame e regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *