E.R.S. non spetta ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11841 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non violano l’art. 3, quinto comma, d.l. n. 726/1984, convertito con modificazioni in legge n. 863/1984, né introducono un trattamento discriminatorio le clausole della contrattazione collettiva che, nel contesto di una riforma degli istituti retributivi, distinguono i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio. L’Elemento di Riordino del Sistema retributivo non è fondato direttamente sul computo dell’anzianità, ma è determinato per confluenza dalla percezione pregressa di voci retributive riordinate in un unico elemento, anche a compensazione della mancata erogazione di premi, compensi e indennità di origine aziendale. La sua esclusione per i lavoratori che, alla data degli accordi, non lo percepivano perché assunti con contratto a termine di formazione e lavoro è dunque legittima.
Il Fatto
Alcuni dipendenti di una società di trasporto pubblico, già assunti con contratti di formazione e lavoro biennali in date precedenti all’11 luglio 2000 e poi convertiti in rapporti a tempo indeterminato, hanno chiesto il riconoscimento del diritto all’E.R.S. previsto dall’accordo aziendale dell’11 luglio 2000.
Il Tribunale aveva rigettato le domande. La Corte d’appello, in riforma, ha riconosciuto il diritto e ha condannato la società al pagamento delle relative somme, sul presupposto che la trasformazione del rapporto ne comportasse l’equiparazione ai dipendenti già a tempo indeterminato. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso, salvo uno rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono esaminati congiuntamente per stretta connessione e sono ritenuti fondati. La Corte muove dal rilievo che l’indirizzo più risalente, favorevole ai lavoratori, è stato superato da un orientamento ormai consolidato: Cass. n. 36926 del 2021, con richiamo di precedenti conformi, e da ultimo Cass. n. 14175 del 2023.
Secondo tale indirizzo, le clausole collettive che distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio non violano la norma di equiparazione e non creano disparità di trattamento. Esse attribuiscono l’emolumento ai soli dipendenti già in forza di un rapporto a tempo indeterminato, che in tutto o in parte ne beneficiavano, per evitare decurtazioni retributive. L’esclusione è legittima per chi, alla data degli accordi, non percepiva quelle voci perché assunto a termine.
Il passaggio decisivo riguarda la natura dell’E.R.S.. L’emolumento è stato previsto nel contesto di una riforma degli istituti retributivi, con l’intento di semplificare e razionalizzare il trattamento dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato. Esso non è fondato direttamente sul computo dell’anzianità di servizio, ma è determinato per confluenza dalla percezione pregressa di voci riordinate in un unico elemento. La sua istituzione non incide sulla conservazione dell’anzianità, che resta integra.
Ne segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, con decisione nel merito, il rigetto della domanda dei lavoratori. Le spese dell’intero processo sono compensate tra le parti in ragione del mutamento di indirizzo giurisprudenziale sulla questione.
Nota della Redazione
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