Legittimazione dell’erede all’azione di risoluzione e prova del pagamento (App. Messina n. 309/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erede subentra nella posizione contrattuale del defunto e, di conseguenza, nella legittimazione ad agire per la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., anche se il de cuius non aveva ancora esercitato l’azione, purché non vi sia stata rinuncia espressa o prescrizione. La quietanza liberatoria per il pagamento del prezzo, prevista nel contratto, può essere costituita dalla documentazione bancaria attestante l’avvenuto accredito della somma sul conto del venditore, salva la prova contraria dell’appaltante, che grava su chi eccepisce l’inadempimento. La risoluzione del contratto per inadempimento produce effetti retroattivi tra le parti ex art. 1458 c.c., con conseguente obbligo di restituzione delle prestazioni e risarcimento del danno per il mancato godimento del bene.
Il Fatto
Un’erede legittima conveniva in giudizio i propri fratelli e nipoti, acquirenti di due immobili della madre defunta, chiedendo la risoluzione dei contratti di compravendita per mancato pagamento del prezzo. Per il primo immobile il prezzo di Euro 170.000,00 non sarebbe stato pagato; per il secondo, il prezzo di Euro 55.000.00 non sarebbe stato corrisposto. L’attrice agiva anche per il risarcimento del danno per il mancato godimento degli immobili. Il Tribunale dichiarava inammissibili le domande per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che l’azione di risoluzione spettasse solo alla venditrice.
La figlia, anche quale erede del padre deceduto, proponeva appello.
La Motivazione della Corte
La Corte d’Appello ha accolto in parte il gravame, riformando la sentenza di primo grado. In ordine alla legittimazione attiva, la Corte ha affermato che la successione determina il subentro dell’erede in tutti i rapporti giuridici del de cuius, esclusi quelli strettamente personali, e quindi anche nella titolarità dell’azione di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., che spetta alla parte che ha subito l’inadempimento. Ha escluso che il silenzio della venditrice potesse integrare una rinuncia all’azione, non essendovi prova di una manifestazione di volontà in tal senso, né essendo maturata la prescrizione.
Quanto alla prova del pagamento, la Corte ha distinto i due contratti. Per il primo atto, il pagamento del prezzo di Euro 170.000,00 era provato dal bonifico effettuato sul conto corrente della venditrice, come previsto dal contratto, e la relativa documentazione bancaria costituiva quietanza liberatoria. Le contestazioni dell’appellante sull’apertura e gestione del conto sono state ritenute prive di supporto probatorio. Per il secondo atto, invece, la Corte ha rilevato che il pagamento del prezzo di Euro 55.000,00, che doveva avvenire con assegno, non era provato; gli acquirenti non avevano fornito alcun elemento dimostrativo dell’effettivo incasso, e l’offerta reale del saldo prezzo, avanzata solo in corso di causa, costituiva un implicito riconoscimento dell’inadempimento, inutilmente effettuato dopo la domanda di risoluzione ex art. 1453, comma 3, c.c. Il mancato pagamento integrale del prezzo è stato qualificato come inadempimento grave, idoneo a turbare l’equilibrio sinallagmatico.
La Corte ha quindi dichiarato risolto il secondo contratto, ordinato la restituzione del compassesso dell’immobile e disposto la rimessione della causa per la determinazione del canone locativo dovuto a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento, da liquidarsi mediante CTU.
Implicazioni Pratiche
- Legittimazione ad agire degli eredi: L’avvocato che assiste gli eredi deve considerare che l’azione di risoluzione per inadempimento di un contratto stipulato dal de cuius è trasmissibile agli eredi, i quali subentrano nella posizione contrattuale e possono esercitarla, purché non vi sia stata rinuncia espressa e l’azione non sia prescritta; la mera inerzia del defunto non preclude l’azione.
- Prova del pagamento e quietanza liberatoria: Per contestare l’avvenuto pagamento, il creditore (o i suoi eredi) deve fornire prova contraria rigorosa, non essendo sufficienti meri sospetti o contestazioni generiche sulla gestione del conto corrente; la documentazione bancaria di accredito costituisce quietanza, se prevista dal contratto, e vincola il giudice.
- Risarcimento del danno in caso di risoluzione: In caso di risoluzione del contratto, l’avvocato deve chiedere, oltre alla restituzione del bene, il risarcimento del danno per il mancato godimento dello stesso, che può essere liquidato con riferimento al valore locativo del bene per il periodo di occupazione sine titulo, a decorrere dalla data del rogito e fino all’effettiva riconsegna.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.