Disoccupazione agricola: no obbligo di motivazione e oneri probatori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13817 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di disoccupazione agricola, gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche previdenziali e assistenziali sono sottratti all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, perché il procedimento amministrativo ha funzione meramente ricognitiva di un’obbligazione che nasce ex lege al verificarsi dei presupposti. Ne deriva che lo stesso ente previdenziale può sempre assumere in giudizio una posizione diversa, senza vincolo dagli atti emessi in precedenza, essendo vincolato soltanto alla legge del rapporto. L’iscrizione negli elenchi anagrafici assolve a una mera funzione di agevolazione probatoria, che viene meno quando l’INPS, a seguito di controllo, disconosce il rapporto di lavoro. In tal caso grava sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e di ogni correlato diritto previdenziale.

Il Fatto

La ricorrente agiva per ottenere l’accredito di 101 giornate di lavoro agricolo riferite all’anno 2007. Il Tribunale di Foggia aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1754 del 2018, aveva confermato la decisione. I giudici di secondo grado avevano rilevato, tra l’altro, che le istanze di prova per testi erano state dichiarate inammissibili per inconferenza, genericità e natura valutativa, e che l’appellante non aveva assolto all’onere di allegare e dimostrare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto.

La lavoratrice proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, incentrati sull’applicabilità della legge n. 241 del 1990 in tema di motivazione dei provvedimenti e di limiti all’autotutela, nonché sulla ripartizione degli oneri probatori. L’INPS resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo, il secondo e il terzo motivo muovevano da una comune premessa ermeneutica: la cogenza dell’obbligo di motivazione e l’operatività dei limiti all’esercizio dell’autotutela anche nella materia della disoccupazione agricola. La Corte ha respinto tale assunto, richiamando la recente Cass., sez. lav., n. 34482 del 2023.

Il principio è che, vertendosi in materia di obbligazioni di natura pubblica nascenti direttamente dalla legge, la funzione del procedimento amministrativo è meramente ricognitiva. L’ente previdenziale non è vincolato dagli atti emessi in precedenza, ma soltanto alla legge del rapporto. Per questa ragione gli atti di gestione delle obbligazioni previdenziali sono sottratti all’obbligo di motivazione: in essi la motivazione è irrilevante, essendo decisivo solo che il comportamento dell’ente si sia o meno uniformato al vincolo obbligatorio.

Da ciò consegue, secondo la Corte, che l’assicurato non può fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego, potendo semmai far valere il diritto al risarcimento dei danni. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 2804 del 2003 e le successive conferme (Cass. nn. 9986 del 2009, 20604 del 2014, 31954 del 2019 e 3556 del 2023).

Anche la quarta doglianza è stata ritenuta infondata. La Corte ha confermato che l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ha funzione di agevolazione probatoria, che cessa quando l’INPS, esercitando la facoltà fondata sull’art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, disconosce il rapporto. In tal caso il lavoratore deve provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto, senza che la cancellazione possa giustificare un’inversione dell’onere della prova a carico dell’ente (Cass., sez. lav., n. 3556 del 2023; n. 12001 del 2018).

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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