Motivazione prestampata nel trattenimento e condanna per lite temeraria (Cass. civ. Sez. I n. 11438 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione, la motivazione del provvedimento di convalida del trattenimento non può considerarsi apparente per il solo fatto di essere resa mediante un modulo prestampato, poiché la congruità della motivazione non dipende dal segno grafico che la contiene, né può dirsi apparente la motivazione che richiami i criteri di legge. L’adozione delle misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 presuppone che lo straniero possieda il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, anche ai fini della concessione del termine per la partenza volontaria. Nel procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, la definizione del giudizio in conformità alla proposta integra una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., configurabile come ipotesi normativa di abuso del processo, e la condanna in favore della cassa delle ammende va pronunciata anche se nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario trattenuto presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace ha convalidato il decreto del Questore, emesso per eseguire l’espulsione amministrativa. A fondamento del trattenimento il Questore aveva indicato la necessità di accertamenti supplementari sull’identità, l’acquisizione dei documenti di viaggio e l’attesa della disponibilità di vettori.

Il ricorrente deduce due motivi: la violazione degli artt. 13 e 14 del Testo Unico Immigrazione e degli artt. 24 e 111 Cost., per mancata indicazione dei presupposti specifici posti a fondamento della decisione, essendo stato usato un modulo standard; e l’omessa motivazione o motivazione apparente, con violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost. Il Ministero dell’Interno e la Questura non svolgevano attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla proposta ex art. 380-bis c.p.c., che giudica pienamente condivisibile, e respinge entrambi i motivi. Sul primo profilo osserva che, contrariamente all’assunto del ricorrente, le misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 richiedono necessariamente che lo straniero possieda il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità.

Il principio è ricondotto a due precedenti richiamati nel provvedimento: Cass. 20108/2016, che ne afferma la necessità, e Cass. 28155/2017, che la estende anche ai fini della concessione di un termine per la partenza volontaria. Il difetto dei titoli di viaggio esclude dunque la praticabilità delle misure alternative.

Sul secondo profilo la Corte esclude che la motivazione possa dirsi inesistente per l’adozione di un modulo prestampato. Richiama Cass. Sez. Un. 22232/2016 e Cass. 6758/2022, rilevando che sulla motivazione non incide la circostanza che essa risulti da un timbro o da un prestampato: la congruità del ragionamento non si valuta in base al segno grafico che lo contiene. Aggiunge, con Cass. 9223/1995, che non è apparente la motivazione che richiami i criteri di legge.

Il ricorso è pertanto infondato. La Corte applica la sanzione processuale dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende, senza statuizione sulle spese. Il percorso argomentativo sul punto si fonda su Cass. Sez. Un. 27195/2023 e Cass. 27947/2023, oltre che su Cass. Sez. Un. 27433/2023 e Cass. Sez. Un. 28540/2023: nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c. il comma 3 codifica una valutazione legale tipica dei presupposti di condanna, e non attenersi a una valutazione del proponente poi confermata lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. La condanna va pronunciata anche in assenza di attività difensiva degli intimati, avendo funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali meramente defatigatori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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