Irrisorietà della pretesa e presunzione di danno da irragionevole durata (Cass. civ. Sez. II n. 22397 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), legge n. 89/2001 opera solo quando la pretesa o il valore della causa siano oggettivamente irrisori, cioè di entità davvero minima e tali da integrare un esercizio abusivo del diritto. La locuzione “valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte” costituisce un criterio ulteriore di controllo dell’irrisorietà già accertata oggettivamente, non un autonomo parametro di proporzionalità tra valore della domanda e situazione economico-finanziaria del ricorrente. Esclusa l’oggettiva esiguità della posta in gioco, non è necessario procedere a una valutazione soggettiva delle conseguenze concrete della pretesa.
Il Fatto
Una società era stata ammessa al passivo di una procedura concorsuale per un credito di Euro 3.772,61. Per l’irragionevole durata di quella procedura ottenne dal giudice monocratico la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 600,00, calcolati applicando un parametro annuo di Euro 200,00, oltre interessi e spese.
Il Ministero propose opposizione incidentale ex art. 5-ter legge n. 89/2001, sostenendo l’irrisorietà della pretesa azionata nel giudizio presupposto, in rapporto al valore di quest’ultima e alle condizioni economiche della società. La Corte d’appello di Perugia, con decreto n. cronol. 52/2023, rigettò l’opposizione, distinguendo l’irrisorietà dalla semplice esiguità e considerando l’ammontare della pretesa solo per graduare l’indennizzo. Avverso tale decreto il Ministero ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso, affidato a un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentava la violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), legge n. 89/2001 e dell’art. 2697 cod. civ. Il Ministero sosteneva che l’irrisorietà dovesse essere valutata sia in via oggettiva sia in via soggettiva, con riguardo alle condizioni personali della parte, e che l’esiguità oggettiva del valore non potesse escludere di per sé il diritto all’indennizzo.
La Corte ha giudicato il motivo infondato. Muovendo dalla formulazione della norma introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. d), legge n. 208/2015, ha ricordato che la presunzione di insussistenza del pregiudizio opera “salvo prova contraria” in caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa. Ha richiamato la giurisprudenza anteriore, secondo cui è irrisoria la pretesa che, per la sua natura bagatellare, integri un abusivo esercizio del diritto, e ha valorizzato la funzione della legge n. 89/2001 di assicurare una tutela non poziore rispetto a quella convenzionale.
Il percorso argomentativo si àncora alla giurisprudenza della Corte EDU sul pregiudizio significativo ex art. 35, par. 3, lett. b), CEDU, come modificato dal Protocollo addizionale n. 14, ratificato con legge n. 280/2005. La Corte ha richiamato i criteri indicati dalle sentenze della Corte europea, che escludono l’irrisorietà quando la situazione soggettiva del ricorrente attribuisca alla pretesa una rilevanza diversa, pur apparentemente minima.
Recependo tali principi, la Cassazione ha ribadito che l’esiguità del valore monetario del giudizio presupposto non esclude la tutela indennitaria se l’apprezzamento concreto, anche in ragione della condizione socio-economica dell’istante, faccia emergere un effettivo interesse alla decisione, come nei giudizi su prestazioni di natura assistenziale o retributiva. La soglia di irrisorietà per i crediti è stata indicata in Euro 500.
La Corte ha quindi chiarito che il legislatore del 2015 ha inteso soltanto velocizzare la decisione dei ricorsi bagatellari, invertendo il percorso rivelatore del danno, non introdurre un criterio di diretta proporzionalità tra valore della domanda, in sé non bagatellare, e situazione economico-finanziaria del ricorrente. Il decreto impugnato non si è discostato da questi principi, avendo escluso l’irrisorietà di una domanda di recupero di un credito superiore a Euro 3.500 e, di conseguenza, la necessità di una valutazione soggettiva delle sue conseguenze concrete. Il ricorso è stato respinto, senza statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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